sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Ernesto Lupo

Il Domani, 30 marzo 2026

Il ministro ha riconosciuto la propria responsabilità per la sconfitta della maggioranza referendum, ma ha scelto di non fare un passo indietro. Le questioni irrisolte della giustizia italiana intanto rimangono: per affrontarle con metodo e contenuti nuovi occorrono persone diverse da quelle che sono state bocciate dal voto popolare. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha riconosciuto la propria responsabilità politica per la sconfitta della maggioranza nel recente referendum sulla riforma costituzionale. Il termine responsabilità comporta la sottoposizione a una sanzione, di carattere giuridico o politico a seconda del tipo di responsabilità.

Nel caso di responsabilità politica, come quella di Nordio, la sanzione normalmente consiste nelle dimissioni dall’incarico politico che si sta esercitando. Ma il ministro Nordio non si è dimesso, né ha indicato quale altra conseguenza sanzionatoria derivi dalla sua assunzione di responsabilità per la sconfitta referendaria.

Quindi siamo in presenza di una responsabilità senza alcuna conseguenza. Le ragioni di Nordio a giustificazione di questa situazione del tutto anomala, che può costituire un pericoloso precedente nella prassi politica, il ministro, in Parlamento, ha addotto due ragioni. Innanzitutto, l’avere egli ricevuto, dopo il referendum, la fiducia politica della presidente del Consiglio e del governo. La fiducia è stata affermata da lui stesso, senza alcun riferimento ad atti esterni alla sua persona, ma essa comunque non è sufficiente.

L’incarico di ministro della Repubblica gli è stato conferito dal presidente della Repubblica (su un atto che è solo di proposta della presidente del Consiglio) e ha avuto la fiducia, con deliberazione formale, della maggioranza parlamentare (e non del solo governo). Secondariamente, Nordio ha fatto presente che in nessun ordinamento sono previste le dimissioni del ministro per la sconfitta al referendum. Ma qui non si tratta di previsioni legislative, bensì del semplice contenuto della parola responsabilità (in qualunque ordinamento giuridico).

Nel dibattito in vista del referendum sono intervenuto su riviste giuridiche per criticare sia il metodo “blindato” con cui è stata approvata la riforma costituzionale, sia il suo contenuto per più aspetti ingannevole verso l’elettorato. Nonostante la bocciatura del testo governativo, continuiamo ad assistere a comportamenti del ministro della Giustizia e della maggioranza parlamentare poco rispettosi delle esigenze democratiche, perché, in modo autoreferenziale, non si tiene conto della sfiducia che la netta prevalenza dell’elettorato ha espresso nei confronti di quel testo e dell’autorità politica a cui esso è imputabile.

I problemi che restano I problemi della giustizia rimangono immutati dopo il referendum. Per affrontarli con metodo e contenuti nuovi occorrono persone diverse da quelle che sono state bocciate dal voto popolare. Assumono priorità assoluta i tempi della giustizia penale e, ancor più, di quella civile, in nulla toccati dalla revisione costituzionale. Va perseguita una maggiore efficienza del servizio giustizia, che ha bisogno dell’aumento delle risorse di personale e di mezzi. Questo obiettivo comporta una valutazione dell’attività del Consiglio superiore della magistratura (non meno che del ministero della Gustizia), istituzioni che incidono sensibilmente sulla organizzazione del sistema. Per quanto riguarda i contenuti dell’attività giudiziaria, molta parte delle polemiche referendarie è stata occupata dai rapporti tra politica e magistratura, con l’accusa, continuativamente sentita, di politicizzazione dei magistrati, o almeno di una parte rilevante di essi.

Al riguardo occorre porre due punti fermi. Primo. La politica non può prendere decisioni che aumentano il potere dei magistrati (per esempio, con la previsione di nuovi reati) e contemporaneamente lamentarsi dell’eccessivo potere esercitato dagli stessi. Secondo. Non possono essere considerate politicizzate le sentenze che fanno applicazione della Costituzione o del diritto europeo o di fonti sovranazionali (coma la Convenzione dei diritti dell’uomo). Lo stato di diritto non è più soltanto nazionale, piaccia o meno ai sovranisti. Questa pluralità di fonti normative accresce la discrezionalità dell’interprete, e quindi del giudice.

Ciò, ovviamente, non esclude che esistano limiti giuridici a detta discrezionalità, ma il superamento o meno di tali limiti non può essere desunto dalla sola conoscenza del dispositivo di una pronunzia, ma è il frutto di una attenta e competente lettura delle ragioni poste a fondamento della stessa. L’ordinamento giuridico oggi si è fatto complesso e non vi è posto per atteggiamenti superficiali o pregiudiziali, in funzione del fatto che una pronunzia ci piaccia o meno. Infine, il tema della separazione delle carriere, che ha costituito il titolo (da me ritenuto ingannevole) della riforma costituzionale. Essa può essere realizzata, se la si vuole, con legge ordinaria.

Occorre, però, valutare attentamente la situazione attuale, accertare quali ne sono gli aspetti negativi e stabilire se essi non derivino da normative processuali, relative al solo processo penale (o, ancor meno, alla sola fase delle indagini preliminari), onde sarebbe improprio e forse inopportuno modificare l’intero status professionale del pubblico ministero. L’esito del referendum, in conclusione, lascia da risolvere, con urgenza, tanti problemi della giustizia. Ma la loro soluzione non può essere affidata a chi ha ricevuto la sfiducia dell’elettorato e ha anche ammesso la responsabilità della sconfitta. Delmastro, Bartolozzi, Santanchè: la risposta tardiva di una leader troppo sola.