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di Simona Musco

Il Dubbio, 4 giugno 2026

Via dalle linee guida alcuni dei passaggi più incisivi: meno vincoli su linguaggio, conferenze stampa e aggiornamenti su archiviazioni e assoluzioni. C’è chi la definisce un’operazione di marketing, chi di maquillage. Fatto sta che la pratica sulle Linee guida per la comunicazione delle procure, che prima delle proteste del Fatto quotidiano aveva messo d’accordo tutti all’interno del Csm, destra, sinistra e indipendenti su come evitare la gogna mediatica e mantenere una corretta informazione giudiziaria si è di nuovo arenata. Con un nuovo rinvio di cortesia concesso alla togata di Md Mimma Miele (nonostante la ferma contrarietà di una delle relatrici, la laica Claudia Eccher), ufficialmente impegnata in una missione presso la Corte di Giustizia Ue, si è data la possibilità ad Area di depositare un emendamento completamente sostitutivo. Per alcuni questo passaggio non aggiunge nulla di significativo alla pratica iniziale, ma a leggerlo con attenzione si comprende quanto la pressione esterna abbia influito sulla discussione, fino a condizionarla pesantemente.

Pur partendo dal presupposto che dovrebbe mettere a tacere tutto - le Linee guida, cioè, non inventano nulla, ma si limitano a conformarsi alle norme vigenti - la prima passata di bianchetto arriva laddove si indicano i motivi dell’intervento: la consapevolezza “che la comunicazione giudiziaria non può più essere considerata soltanto come un profilo organizzativo esterno all’esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l’istituzione si presenta ai cittadini e incide, in modo talvolta profondo e durevole, sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte”.

Nel testo rivisitato questa parte non c’è più, eliminando, tra le righe, dunque, un’assunzione di responsabilità della magistratura, consapevole che il modo in cui si presenta un caso all’esterno ha la forza di costruire o distruggere la reputazione di una persona prima ancora che un giudice terzo si sia pronunciato. La comunicazione non racconta solo la giurisdizione: la fa. Eliminata questa parte, si sostituisce, in qualche punto, il termine reputazione con il termine immagine, una scelta solo apparentemente neutra, ma che sposta il focus da una dimensione etica a una più immediata e, per certi versi, superficiale. Ma sono altre le parti eliminate, che trasformano il testo da un documento di garanzia e tutela del cittadino a un manuale tecnico-operativo incentrato sulle regole procedurali dei magistrati. Due le parti fondamentali eliminate: quella in cui si chiariva che se un ufficio giudiziario comunica una notizia all’inizio di un’indagine, ha l’obbligo morale e giuridico di comunicarne anche la successiva archiviazione o assoluzione, con la stessa tempestività, visibilità e rilievo della notizia iniziale, per proteggere la reputazione dell’interessato e quella in cui si ribadiva il blocco alla diffusione di testi o estratti di atti coperti da segreto investigativo o protetti dalla legge, con un divieto specifico per le ordinanze di custodia cautelare (misure cautelari personali), ponendo un freno alla circolazione di atti non ancora vagliati dal processo.

Si tratta di operazioni di riscrittura apparentemente ininfluenti, ma di fatto quasi deresponsabilizzanti: se nella precedente versione si poteva scorgere il manifesto di una magistratura che si assumeva la responsabilità del fango mediatico e decideva di autoregolamentarsi per proteggere i cittadini, nella riscrittura si riconosce che alla fine sono i giornalisti (“gli unici detentori della capacità di dare la massima diffusione”) a decidere il destino mediatico di una notizia, e che le linee-guida servono solo a “infarinare” culturalmente i magistrati, senza però poter davvero governare quell’impatto profondo sulla vita delle persone che il testo precedente provava a disciplinare.

Se prima venivano indicate in maniera esplicita le situazioni in cui procedere ad una una comunicazione di aggiornamento - “soprattutto in presenza di archiviazioni, rigetti, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni” - ora si passerebbe al concetto vago di “esiti significativamente diversi da quelli prospettati nella fase iniziale”. Viene cancellato il passaggio in cui si proponeva, all’esito di una prima verifica sulle modalità di applicazione delle linee-guida, di intervenire a livello di normativa secondaria per inserire stabilmente nella organizzazione degli uffici gli strumenti per la comunicazione secondo i principi di seguito delineati. E viene concessa al magistrato responsabile del procedimento la libertà, prima limitata per spersonalizzare i procedimenti, di partecipare a incontri con la stampa. Semplificato - come già fatto da un altro emendamento - il passaggio relativo al rilascio di atti o copie di atti nei casi consentiti dalla legge, che avverrà sotto la diretta responsabilità del dirigente dell’ufficio, fermi i limiti dell’articolo 114 del codice di procedura penale. Eliminata del tutto, poi, la parte con cui veniva previsto uno “specifico procedimento” col quale “il procuratore disciplina le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati, delle rettifiche e degli aggiornamenti, assicurandone la visibilità e l’accessibilità anche in relazione alla successiva evoluzione del procedimento o del processo”.

Così come il riferimento al tipo di linguaggio da utilizzare, che nella delibera originale doveva essere “conforme ai criteri di cui all’art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona sottoposta a indagini o l’imputato come colpevole prima dell’accertamento definitivo della responsabilità”. Una sorta di ritocco-Pinto, l’ex aggiunto condannato in via disciplinare per aver indicato come colpevole un “suo” imputato in udienza preliminare, suscitando ampie critiche da parte della magistratura. Via, poi, anche la parte che prevedeva l’omissione di “dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei”. Se prima la delibera prevedeva anche un’azione d’ufficio per correggere la prima comunicazione demolitrice, ora rimarrebbe solo l’iniziativa dell’interessato, in assenza della quale non ci sarebbe nessun obbligo.

E dopo la chiusura delle indagini preliminari, i successivi comunicati di aggiornamento saranno emessi, su richiesta dell’interessato, dall’organo giurisdizionale che li ha pronunciati. Se nella prima versione la conferenza stampa sarebbe stata utilizzabile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico, ora quel solo scompare, lasciando margini di discrezionalità ampissimi. Insomma, se nella precedente versione si poteva scorgere il manifesto di una magistratura consapevole che la trasparenza dell’istituzione non può mai tradursi nella esposizione indebita della persona, nella riscrittura si cede il passo a una resa culturale. Il Csm rinuncia così a dettare regole vincolanti e ad arginare gli effetti devastanti della gogna mediatica, declassando un potenziale atto di civiltà giuridica a un timido e inefficace richiamo alla sobrietà d’ufficio.