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di Mario Chiavario

Avvenire, 18 luglio 2024

“Riforma della giustizia”. Un’etichetta di stile, ormai tante volte ripetuta, nei titoli dei media e generosamente concessa anche alla legge voluta dal ministro Nordio e recentemente varata dal Parlamento, contenente un ennesimo gruppo di interventi particolari - taluni, a dire il vero, non di poco rilievo - sul tessuto di codici (quello penale e quello di procedura) sempre più consunti.

Applausi e critiche, a partire dal mondo politico, li ha attirati specialmente l’abrogazione della norma che sanzionava penalmente l’abuso d’ufficio. E su ciò continua a dirsi e ascriversi tutto e il contrario di tutto, non senza giravolte di prese di posizione di singoli e di partiti. Non minor attenzione meritano comunque altre norme della legge, tra le quali ve ne sono alcune che coinvolgono la delicatissima tematica delle misure limitative di libertà messe in opera prima ancora di una condanna.

La prima è quella che introduce il principio della collegialità per l’adozione di ogni provvedimento che porti una persona in carcere, in via, come dice il codice di procedura penale, cautelare. In prospettiva, dunque, nessuno dovrebbe più essere “custodito” dietro le sbarre se non sulla base della valutazione di un collegio di tre giudici, a garanzia - si spera - di una maggior ponderazione della decisione. In prospettiva, si diceva. Perché questa parte della riforma si presenta, in tutta evidenza, come un investimento ad alto costo quanto ad impiego di risorse umane. E di conseguenza la stessa legge Nordio ne ha rinviato di due anni l’applicazione; ma, ad esser franchi, ce da dubitare che due anni bastino.

Oltretutto, una rete di “incompatibilità giudiziali” limita pesantemente - ancorché, in via di principio, ragionevolmente - la libera utilizzabilità dei magistrati per lo svolgimento di funzioni differenti nell’ambito dello stesso procedimento penale: così, ad esempio, chi si è pronunciato sul merito dell’accusa in sede, appunto, cautelare, non può, di regola, sedere poi come giudicante nell’eventuale dibattimento successivo. Donde il rischio che, se non vi saranno incrementi di personale giudiziario e amministrativo ben più solleciti e ben più robusti di quelli avviati o ventilati, la nuova regola concorra a mandare in crisi, più ancora di oggi e fino alla paralisi, interi uffici giudiziari, specialmente se di piccole dimensioni.

Altra norma-bandiera della legge Nordio è l’introduzione di un “interrogatorio preventivo da effettuare prima della pronuncia di provvedimenti che infliggano all’indagato la sottoposizione a una qualsiasi di quelle che vanno sotto il nome di misure cautelari personali (non, dunque, la sola custodia carceraria, ma anche misure più lievi, quali il ritiro del passaporto, l’obbligo di firma in un ufficio di polizia, gli arresti domiciliari...). Si ha così un anticipo dell’interrogatorio cui già oggi si deve procedere a tempi brevi dall’esecuzione della misura.

Questa, si badi, è una riforma a partenza immediata e trova la sua ispirazione di fondo in suggerimenti sovente venuti negli da anni da larga parte della cultura processual-penalistica, non poco severa sul fatto che interventi destinati a lasciare per molto tempo segni negativi, anche gravi, su una persona potessero venire effettuati senza dare modo alla difesa di far valere con cognizione di causa le proprie ragioni attraverso un adeguato contraddittorio. A lasciare perplessi può però essere il modo in cui la riforma appare congegnata. Quando si lanciavano quelle proposte, si era infatti soliti precisare che il contraddittorio preventivo non avrebbe dovuto aversi con l’indagato necessariamente a piede libero, dato il rischio che la previa conoscenza della richiesta del pubblico ministero, diretta a far adottare la misura, ne stimolasse la fuga o altri comportamenti scorretti. Suggerimento strettamente complementare era dunque quello di imitare ciò che si era fatto in Francia, dove l’indagato esercita il primo contraddittorio davanti all’istruttore quando è già in “garde-à-vue” (una sorta di ciò che da noi si chiama “fermo”): “pre-cautela” di durata limitatissima, ma sufficiente per scongiurare quel rischio.

E, forse meglio ancora, si era alternativamente prospettato che il giudice, alfine di ascoltare la persona fatta oggetto della richiesta del pm, spiccasse un ordine di “accompagnamento coattivo di efficacia temporale non meno limitata ma a sua volta capace di scongiurare un lasciapassare per fughe o inquinamenti probatori. Nulla di tutto ciò nella nuova legge, che preferisce configurare un rimedio a monte, apparentemente ancora più drastico, consentendo al giudice di evitare l’interrogatorio preventivo e di continuare a disporre le misure cautelari “a sorpresa” se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Ma, se quei pericoli non ci sono, il problema di sottoporre la persona a una misura cautelare non dovrebbe neppure porsi... Sarà in ogni caso difficile che il giudice, una volta lette le carte del pubblico ministero, si sottragga a un dilemma comunque inquietante: o riconoscere l’esistenza di quei pericoli, senza ascoltare la difesa, e allora la riforma sarà come non ci fosse mai stata; oppure ritenere che al momento essi concretamente non ci siano e però proprio così potrà alimentarli avvisando della richiesta l’indagato... Insomma, o tanto rumore per nulla o una soluzione che, dopo aver molto parlato di cautele e pre-cautele, mi si perdonerà, spero, di qualificare come incauta.