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di Marcello Giordani


La Stampa, 3 agosto 2021

 

Lo ha stabilito la Cassazione che ha accolto il ricorso di Francesco Schiavone, 68 anni, sottoposto nel carcere di Novara al regime del 41 bis. Schiavone, conosciuto come Sandokan per la sua somiglianza con l'attore Kabir Bedi che aveva interpretato l'eroe salgariano in uno sceneggiato televisivo, ha ricevuto grande spazio anche nel libro di Saviano, "Gomorra", come uno dei pezzi grossi del mondo della camorra. Arrestato prima nel 1990 e poi nel 1998 in un bunker del suo paese natale, è stato condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso. Attualmente è sottoposto al regime carcerario speciale del 41 bis nel carcere di via Sforzesca.

Schiavone è un personaggio che ha continuato a fare parlare di sé anche dopo l'arresto: nel 2008, durante le fasi finali del processo "Spartacus" che si svolgeva presso il tribunale di Napoli, Schiavone è comparso in videoconferenza dal carcere di L'Aquila dove era detenuto, dichiarando di non voler comparire in video e di essere considerato come una fiera in gabbia dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Una personalità forte quella del boss, che ha sempre manifestato interesse anche per l'arte e la storia: in casa sua, all'atto dell'arresto, vennero trovati numerosi dipinti che lui stesso aveva realizzato, e moltissimi libri, fra cui diverse opere su Napoleone Bonaparte. Rinchiuso a Novara l'anno scorso Schiavone aveva chiesto di potere effettuare l'incontro con i parenti in videochiamata, mediante la piattaforma "skype for business".

La direzione carceraria negava l'autorizzazione e a quel punto il detenuto si rivolgeva con un reclamo al Magistrato di sorveglianza di Novara che con un'ordinanza del 24 giugno 2020 dichiarava inammissibile l'istanza, per l'impossibilità di estendere ai detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato, il 41 bis, le modalità di effettuazione dei colloqui (quindi il video-collegamento) previste per i detenuti in regime ordinario.

Nel ricorso alla Cassazione Schiavone ha rivendicato il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, riconosciuto e protetto dalla Costituzione, un diritto che, se viene violato si traduce in un trattamento contrario al senso di umanità. La Cassazione ha accolto il ricorso in base al fatto che la legge non esclude i detenuti del 41 bis dai colloqui, ma li regolamenta con l'introduzione di limiti numerici e con la possibilità di adottare modalità esecutive di particolare rigore. Inoltre la detenzione non può sopprimere in modo assoluto le relazionali e la vita affettiva mediante l'isolamento completo del carcerato, che può produrre effetti negativi sulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo di reinserimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso di Schiavone in carcere nella sezione speciale del 41bis