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di Massimo Pasquini*

Il Fatto Quotidiano, 19 settembre 2024

Mentre scrivo è ancora in corso la discussione del ddl Sicurezza, Atto Camera 1660. Al contempo l’Aula della Camera ha già approvato l’articolo 10 che si riferisce alle occupazioni di immobili altrui e Salvini su X lo ha annunciato così: “Grande vittoria per una battaglia storica della Lega: via libera della Camera - in attesa del passaggio al Senato - per l’introduzione del nuovo reato per chi occupa abusivamente case, con una pena prevista dai due ai sette anni di carcere. Altro che clemenza per gli abusivi, come vorrebbe una certa sinistra: tolleranza zero!”

Prima di passare alle conseguenze di tale articolo vorrei far presente che nel nostro codice penale ci sono già tre, dicasi tre articoli, nei quali viene disciplinata l’occupazione abusiva. Questi sono:

- l’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), che prevede la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”;

- l’articolo 633-bis, che per chi organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale, prevede la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000;

- l’articolo 634, che prevede che chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 3090.

Con l’articolo 10 del disegno di legge “sicurezza” si aggiunge l’art. 634-bis (occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui), che prevede per chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, la reclusione da due a sette anni. Stessa pena per chi si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile. Quindi non bastavano i precedenti tre articoli; ora si va ulteriormente avanti, sostanzialmente aumentando le pene ma anche l’areale dei soggetti su cui intervenire.

Non si tratta qui di discutere i casi di proprietari o assegnatari di prima casa che per un qualche motivo devono assentarsi dall’alloggio e che gli viene occupata; in questo caso l’intervento, ovviamente, deve essere immediato, senza perdere tempo e casomai si poteva limitare l’articolo 634 bis a questi casi. Invece no, si è voluto andare oltre, molto oltre: non a caso chi in precedenza aveva denunciato che questo articolo si sarebbe applicato, per esempio, anche agli sfrattati con sentenza esecutiva, ha visto confermare questo con la bocciatura da parte del Governo e della maggioranza di emendamenti tesi ad escludere l’applicazione del 634 bis agli sfrattati con sentenza esecutiva per morosità.

Il 634 bis così diventa un mega spot quasi impossibile da applicare. Basti pensare che secondo Federcasa sono circa 50.000 le famiglie occupanti case popolari e circa 40.000 le nuove sentenze di sfratto emesse ogni anno. Nel 2022 le sentenze di sfratto con richiesta di esecuzione erano oltre 100.000. Come si può pensare, al di là delle questioni sociali e delle ricadute sui comuni, di affrontare una mole così ampia di casi prevedendo arresti? Questa previsione come si raccorda conoscendo lo stato delle nostre carceri, già insufficienti, e dei tribunali, nonché la mole di lavoro che andrà a ricadere sulle forze dell’ordine? Senza contare che analogo trattamento verrebbe riservato anche a chi “coopera”, che nel caso di sfrattati si intenderebbe anche chi vuole evitare, pacificamente, che una famiglia con minori, disabili, o malati terminali vada per strada.

Il Governo ha percorso la strada di gettare in pasto all’opinione pubblica la faccia truce e poliziesca dello Stato autoritario, ma solo con i poveri. Un bluff. Un Governo autoritario, sì, ma incapace perfino di tenere in conto alcune sentenze della Cassazione, vedi Sez. II, 9.10-9.12.2020, n. 35024 che in presenza di occupazione per dare alloggio a minori in estremo disagio interviene - richiamando l’articolo 54 del Cp in materia di stato di necessità. Anche nel 2021 la Corte di Cassazione con sentenza 46054 aveva richiamato, in un caso di occupazione di casa popolare, la non punibilità prevista dall’art. 131 bis, in quanto l’occupazione abusiva non è reato se realizzata per dare un tetto ai figli. Così come la Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza n. 28 del 2024, intervenendo su un caso di occupazione di immobile inutilizzato a Firenze: ha affermato che, nel caso in cui gli imputati avessero agito in stato di necessità, le loro condotte sarebbero state scriminate ai sensi dell’art. 54 del Codice penale, e quindi non sarebbero state punibili.

Al governo e alla maggioranza di destra, infine, non viene neanche in mente un semplice assunto: se ci fossero abbastanza case popolari, e affitti sostenibili, che senso avrebbe occupare alloggi spesso colpevolmente lasciati vuoti per anni, per esempio dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica? Ora, sull’articolo 634 bis c’è da attendersi, a mio parere, una censura di incostituzionalità. E che dire dei poveri sindaci già accerchiati da una precarietà abitativa alla quale non sanno far fronte, che al momento di sgomberi dovranno trovare un alloggio alternativo per i nuclei familiari poveri dove ci sono disabili, bambini e soggetti ultrasessantenni? Ora il disegno di legge tra pochi giorni passerà al Senato: la battaglia non è ancora persa.

*Attivista per il diritto all’abitare, ex Segretario nazionale Unione Inquilini