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di Guido Camera

Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2025

Al via il decreto legge con diverse norme in tema di sicurezza pubblica. Le alte pene previste per il nuovo reato consentono il ricorso alle intercettazioni. Un nuovo reato e una misura cautelare reale per contrastare il fenomeno dell’occupazione degli immobili. A prevederli è il decreto legge sicurezza (48/2025), approvato tra le proteste e in vigore da sabato 12 aprile. Ora il testo (che assorbe quasi per intero le misure contenute nel disegno di legge sicurezza già licenziato dalla Camera) deve iniziare il suo percorso in Parlamento per la conversione in legge. Il nuovo reato è uno dei circa 20 interventi contenuti nel decreto legge negli ambiti della sicurezza urbana, del contrasto al terrorismo e della tutela delle forze dell’ordine.

L’occupazione arbitraria - Il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, previsto dal nuovo articolo 634-bis del Codice penale, punisce severamente - con la reclusione da due a sette anni - chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, o impedisce il rientro del proprietario o di chi lo detiene legittimamente. Nello stesso modo è punito chi si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri o cede ad altri l’immobile occupato o si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, o riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione. Il delitto è perseguibile a querela. Si procede d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità o se si tratta di edifici pubblici o destinati a uso pubblico. L’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile è premiato con la non punibilità. L’alto tetto di pena consente il ricorso alle intercettazioni.

Viene poi introdotta una misura cautelare reale speciale, vale a dire la reintegrazione nel possesso dell’immobile e delle sue pertinenze, che il giudice dispone con decreto motivato su richiesta del Pm. La prevede il nuovo articolo 321-bis del Codice di procedura penale, in base al quale la polizia giudiziaria che riceve la denuncia può chiedere il rilascio dell’immobile; in caso di diniego dell’accesso, resistenza, rifiuto o assenza dell’occupante, può procedere coattivamente. Delle operazioni compiute è redatto verbale. Nelle 48 ore successive il verbale è trasmesso al Pm, che può disporre la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, oppure chiedere al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso. Nel silenzio del decreto, sarà la legge di conversione (o la giurisprudenza) a chiarire se sarà ammissibile la richiesta di riesame contro la nuova misura cautelare.

Le altre misure - Sempre in tema di sicurezza urbana si collocano le modifiche ad accattonaggio e truffa. Nel primo delitto l’età del minore usato per mendicare si alza a 16 anni e si alzano le pene, con possibilità di ricorso alle intercettazioni. La truffa si inasprisce se il fatto è aggravato dall’avere profittato di circostanze, anche in relazione all’età, che ostacolano la difesa: in questo caso viene previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza.

Il decreto legge interviene anche a tutela delle forze dell’ordine. Si introduce il delitto di rivolta nelle carceri e nelle strutture di trattenimento dei migranti. La condotta sanzionata è la medesima in entrambi i casi e consiste nella partecipazione a una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone punite. Sono penalmente rilevanti anche gli atti di “resistenza passiva” che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui opera il personale di custodia, impediscono il compimento degli atti necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. La condanna per rivolta nelle carceri è ostativa al rilascio dei benefici penitenziari se ci sono collegamenti con la criminalità organizzata.

La scheda: tutti i nuovi reati e le sanzioni, divisi per ambiti di intervento.

Contrasto del terrorismo

- Detenzione di materiale con fini di terrorismo (reclusione da due a sei anni);

- Distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali o sostanze esplodenti, accecanti, tossiche o infiammabili (reclusione da sei mesi a quattro anni);

- Omessa comunicazione di dati in caso di noleggio di veicoli (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro)

Sicurezza urbana

- Occupazione arbitraria di immobile di domicilio altrui (reclusione da due a sette anni);

- Aggravante fino a un terzo della pena per i delitti non colposi contro la vita, l’incolumità pubblica e individuale, la libertà personale e contro il patrimonio, se commessi all’interno o vicino a stazioni ferroviarie e metropolitane o convogli per trasporto passeggeri;

- Truffa aggravata dall’avere profittato di circostanze di tempo, luogo o persona, anche per l’età, tali da ostacolare la difesa (reclusione da due a sei anni e multa da 700 a 3.000 euro);

- Danneggiamento con violenza alla persona o minaccia (reclusione da uno anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro);

- Per condanne per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di Tpl, la sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del divieto, imposto dal giudice, di accedere a certi luoghi o aree;

- Blocco di strada ordinaria o ferroviaria (reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro; reclusione da sei mesi a due anni se è commesso da più persone);

- Impiego di minore nell’accattonaggio (reclusione da uno a cinque anni);

- Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio e induzione e costrizione all’accattonaggio (reclusione da due a sei anni; aumento della pena da un terzo alla metà se è commesso con violenza o minaccia o verso persona minore di 16 anni o non imputabile);

- Applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico stupefacenti (Dpr 309/1990) per importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna di infiorescenze di canapa coltivata, con la sola esclusione della lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi per usi consentiti dalla legge

Tutela del personale di forze dell’ordine e forze armate

- Aumento fino alla metà della pena prevista per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (ipotesi base reclusione da sei mesi a cinque anni) se commessa in danno di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza;

- Aumento fino a un terzo della pena se la violenza o la minaccia è commessa per impedire di realizzare infrastrutture per energia, trasporti, Tlc o altri servizi pubblici;

- Lesioni personali a ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa delle funzioni o del servizio (reclusione da due a cinque anni per lesioni lievi, da quattro a dieci se gravi, da otto a 16 anni se gravissime);

- Deturpazione di beni destinati a funzioni pubbliche, per ledere onore o decoro dell’istituzione (reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva, reclusione da sei mesi a tre anni e multa fino a 12.000 euro);

- Aumento fino a un terzo della pena per istigazione a disobbedire le leggi (ipotesi base reclusione da sei mesi a cinque anni) se commessa in carcere o con comunicazioni dirette a detenuti;

- Rivolta in carcere (reclusione da uno a cinque anni per chi partecipa, da due a otto anni per chi promuove, organizza o dirige la rivolta; se è commessa con armi, reclusione rispettivamente da due a sei anni e da tre a dieci anni; se dal fatto deriva lesione involontaria, grave o gravissima, reclusione da due a sei anni e da quattro a 12; in caso di morte, sempre involontaria, reclusione da sette a 15 anni e da dieci a 18);

- Rivolta negli hotspot di primo soccorso e accoglienza dei migranti e nei Cpr (reclusione da uno a quattro anni per chi partecipa e da un anno e sei mesi a cinque anni per chi promuove, organizza o dirige la rivolta; se è commessa con armi, reclusione rispettivamente da uno a cinque anni e da due a sette anni; se dal fatto deriva lesione involontaria, grave o gravissima, reclusione da due a sei anni e da quattro a 12; in caso di morte involontaria, reclusione da sette a 15 anni e da dieci a 18);

- Rifiuto di obbedienza del comandante di nave straniera a nave da guerra nazionale, quando, nei casi consenti da norme internazionali, visita e ispeziona carte e documenti di bordo (reclusione fino a due anni);

- Resistenza o violenza da parte di comandante o ufficiale di nave straniera contro nave da guerra nazionale per gli atti da questa compiuti nello svolgimento dei compiti in conformità delle norme internazionali (reclusione da tre a dieci anni, diminuita da un terzo alla metà per chi concorre nel reato).