di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
La legge 41 del 2016, in materia di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime, ha comportato un fisiologico aumento della conflittualità processuale. Era una variante prevedibile sin dal momento in cui il legislatore aveva deciso di investire quasi solo sulla repressione penale, piuttosto che sulla prevenzione e la rieducazione, per combattere il drammatico fenomeno degli incidenti stradali con morti o feriti gravi.
Eccezionali aumenti di pena per reati colposi, dimezzati solo in presenza di concause o colpe concorrenti; incentivi all'adozione di misure coercitive personali; divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti, anche se consistenti nel risarcimento integrale dei danni prima del processo; procedibilità d'ufficio per ogni tipo di lesione colposa stradale con prognosi superiore a 40 giorni (basta una banale violazione del Codice della strada); revoca della patente automatica per tutti i casi di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, con divieto di riaverla per lunghissimi periodi; prelievo coattivo di campioni biologici per provare lo stato di ebbrezza o alterazione da sostanze psicotrope o stupefacenti; raddoppio dei termini di prescrizione.
Queste sono state le novità principali introdotte dalla legge 41: anche i non addetti ai lavori potevano capire che, con questo scenario, sarebbero aumentati sia i tempi e i costi processuali, sia il numero dei giudizi ordinari. I punti che hanno più inciso sulla litigiosità processuale sono tre. Il primo è la procedibilità d'ufficio per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni causate da una violazione "generica" del Codice della strada.
La persona offesa - soprattutto quando la lesione subita e il comportamento del conducente non sono così gravi - è più interessata ad avere un rapido e integrale risarcimento dei danni, piuttosto che la condanna dell'imputato alla revoca della patente e a una pena magari coperta dalla sospensione condizionale.
La procedibilità a querela, unita a incentivi per il risarcimento dei danni, come l'estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del Codice penale), sono strumenti più efficaci della procedibilità d'ufficio, misura destinata a rimanere più simbolica che utile. Il Parlamento sembrava volere reintrodurre la procedibilità a querela con la delega contenuta nella legge 103/2017.
Ma il decreto legislativo 39/2018 ha conservato la procedibilità d'ufficio e la Consulta (sentenza 223/2019) ha statuito che il Governo non ha ecceduto i limiti della delega. Il secondo: anche le pene più severe, mitigate solo dalla diminuente del concorso di cause, hanno inciso sulla conflittualità processuale.
L'attenuante speciale "ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana" (Cassazione, sentenza 54576/2018): ciò significa che un processo per omicidio stradale aggravato, di fronte a una pena che da 12 anni può scendere a 6 grazie al concorso di cause, diventa inevitabilmente più lungo e combattuto.
Sono scoraggiati i riti alternativi, perché lo sconto di pena che li caratterizza è vanificato dalla difficoltà di individuare una concausa: nel giudizio ordinario c'è più spazio per la difesa, soprattutto tecnica. Il terzo aspetto è la revoca della patente, originariamente automatica per tutti i reati introdotti dalla legge 41, anche nei casi di patteggiamento.
La Consulta (sentenza 88/2019) ha stabilito che, fuori dai casi di incidenti con morti o feriti causati da abuso di alcol o droghe, la revoca può essere sostituita dalla sospensione, fino a 2 anni per lesioni gravi e gravissime, aumentati a4 anni per omicidio. La scelta non può essere rimessa all'accordo delle parti in sede di patteggiamento, ma compete solo al giudice: è dunque incentivata, ancora una volta, la celebrazione del processo ordinario, che è l'unica chance per non rimanere a piedi per lungo tempo.










