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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2022

I giudici non escludono la mancanza di prudenza e diligenza per il fatto che all’automobilista fosse stata rinnovata la patente. La Cassazione conferma la responsabilità dell’automobilista per l’omicidio colposo di un pedone travolto dalla macchina “fuori controllo” del ricorrente quando questi aveva avuto una perdita di coscienza a causa di un attacco epilettico.

La sentenza n. 28435/2022 ha chiaramente affermato che chi è consapevole di essere affetto da una malattia che può determinare repentine perdite di coscienza non deve porsi alla guida. E anche nel caso in cui la commissione competente per il rinnovo della patente pur conoscendo la cartella clinica dell’automobilista gli ha rilasciato il titolo abilitativo alla guida stradale. In realtà questo aspetto è stato totalmente pretermesso nella decisione di legittimità che ha confermato la responsabilità penale del ricorrente.

La colpa nonostante l’abilitazione - La Cassazione precisa al contrario punto per punto quale livello di conoscenza della propria malattia determina la colpa di chi commette il reato per un deficit cognitivo dovuto a manifestazioni morbose. Dunque non basta che sia diagnosticata una malattia come l’epilessia per escludere la buona fede dell’automobilista che si pone alla guida confidando di potersi fermare nel caso dovesse percepire le avvisaglie di una crisi.

Ma se per la storia clinica il soggetto sa di essere stato vittima di episodi di perdita di coscienza e che ciò si possa ripetere scatta la colpa per essersi posto alla guida nel caso ne derivi un incidente dovuto proprio a una delle manifestazioni “prevedibili” della malattia. Non si tratta di accidente imprevedibile come può essere l’infarto di chi non è clinicamente accertato quale soggetto a rischio.

Nel caso concreto, invece, le crisi epilettiche erano state diverse durante l’anno e il ricorrente sapeva di non aver azzerato il rischio assumendo la specifica terapia farmacologica a cui era risultato resistente. In tal caso viene meno la diligenza e prudenza richiesta dal Codice della strada a chi conduce veicoli e sorge invece la colpa che integra l’elemento soggettivo del reato di omicidio stradale.

Infine la Cassazione fa rilevare che l’epilessia rientra tra le categorie più gravi per la guida stradale e che necessita controlli medici per il rinnovo della patente. Tutto chiaro se non l’aspetto indiscusso che il ricorrente conduceva l’automobile essendo in possesso di un valido titolo di guida senza aver nascosto la propria patologia in sede di rinnovo.