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di Michela Finizio

Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2025

Manca una definizione unica ma Croazia, Cipro, Malta e Belgio hanno norme ad hoc. L’Italia non è il primo paese ad aver legiferato contro il femminicidio, anche se ancora non esistono dati aggiornati sul fenomeno a livello europeo. L’assenza di statistiche “comuni”, come riportato in una recente inchiesta del Miir di Atene con lo European data journalism network, è legata alla scarsa omogeneità nelle classificazioni degli omicidi tra gli Stati membri: per poter definire femminicidio l’uccisione volontaria di una donna è necessario aspettare l’esito giudiziario, individuare il colpevole oppure i suoi moventi; in altri casi l’assassino dev’essere di sesso maschile, ex o attuale partner, oppure il fatto deve essersi compiuto in ambito domestico. Insomma i Paesi europei sul femminicidio vanno in ordine sparso.

Ma il quadro di riferimento è unico, quello della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e domestica, che è legge in Italia dal 2013. Il dibattito sull’opportunità di riconoscere il femminicidio come un crimine a sé stante si è acceso negli ultimi anni in molti Paesi europei. La prima soluzione è stata quella di introdurre un’aggravante al reato di omicidio. I paesi che hanno già legiferato in questo senso sono Croazia, Cipro e Malta. Gli altri non sono ancora intervenuti con un riconoscimento legale vero e proprio.

L’istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige) ha definito il femminicidio come “l’omicidio di una donna per via della sua appartenenza di genere”, ricalcando la definizione della commissione statistica dell’Onu. Lo stesso istituto raccomanda agli Stati l’introduzione di un reato specifico: l’obiettivo è aumentare la visibilità del fenomeno nel sistema penale di ogni paese, nonché adottare protocolli investigativi e linee guida per gli operatori di pubblica sicurezza, garantendo approcci coerenti e armonizzati su scala internazionale.

Una strada diversa è quella adottata dal Belgio nell’ottobre del 2023, con una legge più ampia sul femminicidio che ne distingue quattro diverse tipologie: il “femminicidio intimo”, quindi l’uccisione del partner; il “femminicidio non intimo”, quindi per esempio l’uccisione di una sex worker; il “femminicidio indiretto”, come conseguenza di un precedente reato; l’“omicidio di genere”, come per esempio l’uccisione di persone transgender. Vengono anche definite le diverse forme di violenza che possono precedere un femminicidio, come la violenza sessuale, la violenza psicologica e il controllo coercitivo.

Più in generale, è la prima volta che viene data una definizione ad hoc all’“uccisione intenzionale di donne a causa del loro genere”. Sullo sfondo, seppur con qualche criticità attuativa, resta la “Ley Orgànica de garanha integral de la libertad sexual” del 2022 (anche conosciuta come ley del solo sí es sì) che non interviene però sui femminicidi: per la prima volta ha eliminato la distinzione tra abuso sessuale e aggressione sessuale, qualificando come stupro qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso positivo ed esplicito di entrambe le parti. Fino a quel momento, infatti, l’aggressione sessuale era punita solo in caso fosse dimostrabile l’uso della forza o della minaccia, secondo il modello di diritto penale attualmente in vigore anche in Italia.