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di Agostina Latino

Il Manifesto, 2 agosto 2025

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 1° agosto 2025, che affronta questioni pregiudiziali relative all’applicazione della Direttiva 2013/32/UE sulla protezione internazionale, in particolare riguardo al concetto di “Paese di origine sicuro”, segna un punto di svolta nel dibattito giuridico e politico. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 1° agosto 2025, che affronta questioni pregiudiziali relative all’applicazione della Direttiva 2013/32/UE sulla protezione internazionale, in particolare riguardo al concetto di “Paese di origine sicuro”, segna un punto di svolta nel dibattito giuridico e politico sul nuovo Patto Europeo sull’Asilo e la Migrazione sotto (almeno) tre profili. In primo luogo, impone un rafforzamento del controllo giurisdizionale in quanto stabilisce che la designazione di un “Paese di origine sicuro” da parte di uno Stato membro, anche se sancita per legge, deve essere soggetta a controllo giurisdizionale effettivo, sicché è appannaggio dei giudici nazionali valutare la fondatezza delle fonti informative su cui si basa tale designazione.

In seconda battuta, la Corte ribadisce l’obbligo di trasparenza e accessibilità, in quanto dispone che le fonti utilizzate per dichiarare un Paese “sicuro” devono essere verificabili e affidabili nonché nella piena disponibilità del richiedente asilo e del giudice, limitando, di fatto, l’uso politico delle liste di Paesi sicuri come strumenti di rimpatrio accelerato. In terzo luogo, si fissano limiti alla presunzione di sicurezza: un Paese non può essere considerato “sicuro” se non garantisce protezione effettiva a tutta la popolazione, incluse minoranze e gruppi vulnerabili.

Se, nell’immediato, l’impatto della sentenza mette in discussione il protocollo Italia-Albania, che prevede il trasferimento dei migranti in centri esterni sulla base di tale presunzione, in una proiezione su un futuro prossimo esso determina un riposizionamento del Patto Comune di Asilo e Migrazione della Ue. La sentenza anticipa, di fatto, l’entrata in vigore, prevista per giugno 2026, del nuovo Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’UE 2024/1348, che consentirà eccezioni per categorie vulnerabili, imponendo, fino ad allora, un’interpretazione restrittiva, rafforzando il primato del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, l’evoluzione del Patto Comune di Asilo, formalizzato nella sua nuova versione tra il 2023 e il 2026, si colloca all’intersezione fra normative sovranazionali, istanze costituzionali degli Stati membri e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tale contesto, la sentenza del 1° agosto 2025, faro nella nebbia migratoria, rappresenta un momento paradigmatico per la ridefinizione dei limiti e delle garanzie del sistema europeo di protezione, individuando principî non derogabili della protezione internazionale, affinché il nemo expellendus in terrorem non sia solo retorica, ma prassi.

La pronuncia della Corte, nel sancire l’obbligo per gli Stati membri di non considerare automaticamente “sicuro” un Paese terzo sulla base di una mera designazione normativa, ridisegna un’infrastruttura normativa idonea alla tutela delle persone migranti, chiarendo che la “presunzione di sicurezza”, finora elemento cardine per l’accelerazione delle procedure d’asilo e dei trasferimenti, deve essere supportata da un’analisi concreta e trasparente, soggetta al vaglio giurisdizionale.

La sentenza obbliga dunque il Patto a confrontarsi con il principio di effettività del diritto alla protezione internazionale, quale norma imperativa dell’ordine giuridico europeo, sancendo che i meccanismi di redistribuzione e di gestione dei flussi migratori non possono prescindere da garanzie individuali, soprattutto per soggetti vulnerabili, come minori non accompagnati e richiedenti con particolari esigenze mediche o psico-sociali.

Nel quadro del Patto, ciò implica il superamento della concezione gerarchica delle liste in favore di un approccio multilivello, che impone il rispetto del principio del non-refoulement, in particolare, e della Convenzione di Ginevra, in generale, riflettendo nello specchio delle libertà europee valori condivisi come dignità, equità e protezione.

La sentenza, baluardo della certezza normativa e presidio dell’accesso equo alla protezione, se da un lato contribuisce a frammentare l’uniformità politica delle liste, riaffermando la centralità dell’individuazione caso per caso e dunque smontando il pilastro tecnico del Patto sull’Asilo, dall’altro ne impone una lettura conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza e dal Trattato sull’Unione europea, sicché il Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Ue in fase di implementazione dovrà garantire spazi normativi per deroghe protettive, preservando l’equilibrio tra sovranità degli Stati e obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione.