di Simona Musco
Il Dubbio, 16 maggio 2026
Le nuove linee guida sulla comunicazione dei magistrati puntano a tutelare non solo la presunzione d’innocenza ma anche la reputazione delle persone coinvolte nelle inchieste. Stretta su conferenze stampa, fughe di notizie e narrazioni colpevoliste. Il caso Garlasco ha mostrato plasticamente ciò che al Csm ormai considerano un problema strutturale: nell’ecosistema digitale l’indagine preliminare rischia di trasformarsi in una condanna reputazionale permanente. Perché ormai la cronaca giudiziaria non è più soltanto informazione: è un consumo continuo di accuse, anticipazioni e atti segreti offerti al pubblico in tempo reale.
Anche a questo la Settima Commissione del Csm ha pensato quando si è trovata davanti al compito di scrivere nuove regole per la comunicazione istituzionale dei magistrati. Linee guida che arriveranno in plenum il 20 maggio e che puntano a un obiettivo che affianca e amplia la tutela della presunzione d’innocenza: la tutela della reputazione della persona, considerata la prima vittima potenziale di ogni esposizione mediatica legata a un’inchiesta. A sostenere con forza questa riforma all’interno del Consiglio è stato il gruppo di Unicost, composto da Marco Bisogni, Roberto D’Auria, Antonino Laganà e dal relatore (insieme alla laica Claudia Eccher) Michele Forziati.
La comunicazione giudiziaria - esordisce la circolare - è una vera e propria modalità di presentazione dell’istituzione ai cittadini. Un’attività che incide in modo profondo e spesso duraturo sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte. La novità principale risiede nel superamento di una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di non colpevolezza - principio costituzionale già rafforzato dalla legge Cartabia - per approdare a una protezione allargata della dignità individuale. Nell’attuale ecosistema digitale, infatti, una notizia diffusa durante le indagini preliminari produce effetti reputazionali molto più rapidi e persistenti rispetto a un accertamento processuale che arriverà solo dopo anni. Da questa premessa deriva la scelta di stabilire che la comunicazione istituzionale debba essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata. L’obiettivo è evitare che la provvisorietà della fase investigativa provochi una compromissione irreversibile della persona. Il profilo più innovativo delle nuove linee guida risiede proprio nel concetto di “riparabilità” e aggiornamento: se la circolare del 2018 prevedeva già la correzione di informazioni errate, oggi si introduce il dovere di aggiornare la notizia in base agli sviluppi del procedimento. Qualora l’ipotesi investigativa iniziale venga meno o muti di segno, il magistrato deve renderlo pubblico in modo tempestivo, visibile e simmetrico rispetto all’informazione iniziale. Una scelta che risponde direttamente alla logica della protezione reputazionale: l’ipotesi accusatoria va corretta pubblicamente se non riscontrata.
Anche il lessico è importante: indagato e imputato non vanno rappresentati come colpevoli prima dell’accertamento definitivo della responsabilità e ogni riferimento alla colpevolezza, tranne che nelle sentenze, deve rimanere confinato entro i limiti strettamente necessari a giustificare l’adozione del provvedimento stesso. Chissà, dunque, come verrebbero interpretati gli atti appena diffusi urbi et orbi sul caso Garlasco, dove la colpevolezza di Andrea Sempio viene data praticamente per scontata.
La circolare rafforza inoltre il divieto di pubblicazione, anche per estratto, di atti coperti da segreto e richiama il rispetto del segreto investigativo. Tutta roba violata in maniera plateale nel caso Garlasco, a riprova dell’esigenza di nuove regole. Sì ai comunicati stampa, stretta alle conferenze stampa, che devono rappresentare “strumento eccezionale”, solo in casi particolari. Ciò per “rafforzare l’idea di una comunicazione impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione”. Da qui la scelta di escludere il pm titolare del fascicolo dalla comunicazione pubblica. Le decisioni comunicative devono essere spersonalizzate e tracciabili. Insomma, la comunicazione giudiziaria diventa così un’attività istituzionale soggetta a regole, responsabilità e memoria organizzativa, consapevole che ogni atto continua a vivere a tempo indeterminato nello spazio digitale.
Il documento riconosce la necessità di ovviare alle criticità emerse nei rapporti tra magistratura e mass media, a partire dal divieto di discriminazione tra giornalisti o testate. Viene esplicitamente vietata la costruzione di canali informativi privilegiati e la personalizzazione delle informazioni, così come l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi. Tra i doveri del magistrato figura il rispetto della vita privata e familiare, con particolare attenzione ai minorenni, ai testimoni, alle vittime e ai terzi estranei al processo, al fine di evitare forme di vessazione mediatica. Ma vanno anche rispettati il diritto di difesa, al giusto processo e il diritto dell’imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato formalmente. Come, ad esempio, l’esistenza dell’impronta 33, di cui Sempio ha appreso dal Tg1.
Infine, le linee guida chiariscono che l’informazione non deve mai interferire con le investigazioni o con l’esercizio dell’azione penale. Un cortocircuito quanto mai pericoloso e attualissimo, a considerare sempre il caso relativo all’omicidio di Chiara Poggi. Va evitato, specialmente nei casi in cui l’indagine si fondi su ragionamenti indiziari, ogni tipo di narrazione idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza dei soggetti coinvolti. Il risultato è un quadro regolamentare che cerca di riportare l’equilibrio tra il diritto di cronaca e i diritti della persona, richiamando l’amministrazione della giustizia alla responsabilità verso gli effetti sociali del proprio operato. Con la speranza che la gogna mediatica, un giorno, diventi un lontano ricordo.











