di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2024
Impiego legittimo se possibile nello Stato del cittadino intercettato. Arrivano le indicazioni della Corte Ue sul percorso di acquisizione di comunicazioni criptate nelle indagini contro la criminalità internazionale. Tema sul quale, solo poche settimane fa, sono intervenute in Italia le Sezioni unite penali. Ora i giudici europei, nella sentenza nella causa C-670/22, precisano le condizioni di compatibilità con la direttiva sull’ordine europeo di indagine per quanto riguarda la trasmissione e l’utilizzo delle prove. In particolare, un ordine europeo di indagine indirizzato a ottenere la trasmissione di prove già raccolte da un altro Stato membro può essere adottato anche da un pubblico ministero.
La sua emissione non richiede che siano rispettate le condizioni applicabili alla raccolta di prove nello Stato di emissione. Tuttavia, deve esistere la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Inoltre, una misura di intercettazione eseguita da uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro deve essergli tempestivamente notificata. Il giudice penale deve, a determinate condizioni, escludere gli elementi di prova raccolti se la persona interessata non è stata messa in condizione di svolgere le proprie osservazioni. Esemplare il caso approdato all’esame della Corte.
La polizia francese è riuscita, con autorizzazione di un tribunale francese, a infiltrarsi nel servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat. Servizio utilizzato su scala mondiale, attraverso telefoni cellulari criptati, per il traffico di stupefacenti. Attraverso un server di Europol, l’ufficio federale di polizia criminale tedesco poteva consultare i dati intercettati, che riguardavano gli utenti di EncroChat in Germania. Dando seguito ad ordini europei di indagine emessi da una procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la trasmissione dei dati e il loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in Germania.
La Corte precisa, tra l’altro, che l’infiltrazione di trojan con l’obiettivo di estrarre dati su traffico, collocazione e e contenuti di un servizio di comunicazione basato su Internet, deve essere notificata allo Stato Ue nel quale si trova la persona intercettata (nella fattispecie, la Germania). L’autorità competente di questo Stato ha facoltà di segnalare che questa intercettazione di telecomunicazioni non può essere effettuata o che vi si deve porre fine se non può essere autorizzata in un caso interno analogo.









