di Gaetano Mazzuca
Gazzetta del Sud, 24 maggio 2025
Il carcere in cui è detenuto dovrà garantire locali adeguati agli incontri intimi come stabilito dalla Corte costituzionale. Potrà avere incontri affettivi e intimi con la propria moglie l’ergastolano A. L.C., 56enne, di Catanzaro detenuto nel carcere di Oristano per omicidio nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano, nome in codice “Bagliore”. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Cagliari Paolo Cossu, che ha accolto il reclamo proposto dagli avvocati Susanna Deiana del foro di Cagliari e Vincenzo Cicino del foro di Catanzaro. Un caso tra i primi in Italia, in cui si è dato seguito a quanto previsto da una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la possibilità per i detenuti e gli internati di coltivare la propria vita affettiva e relazionale anche attraverso incontri intimi in luoghi riservati negli Istituti penitenziari.
La Corte ha riconosciuto come diritto fondamentale quello alla cura delle relazioni affettive, che deve essere garantito anche nella dimensione dell’intimità, demandando al legislatore e all’Amministrazione penitenziaria l’adozione di misure idonee a renderlo concretamente esercitabile, ponendo limiti precisi.
Chi ha diritto ai colloqui intimi - Questo diritto non spetta ai detenuti sottoposti a regime speciale come quello del carcere duro e può essere negato qualora ricorrano divieti imposti dall’autorità giudiziaria o assenza di un legame affettivo stabile, derivante dal vincolo di coniugio, o da un’unione civile o da convivenza effettiva e qualora la condotta carceraria del detenuto non sia stata irreprensibile.
La durata e le modalità del colloquio devono garantire una piena espressione dell’affettività, svolgersi non sporadicamente e in ambienti adeguati, preferibilmente in unità abitative arredate, con possibilità di preparare pasti e che garantiscono riservatezza sia visiva che auditiva, senza il controllo diretto del personale penitenziario. La sentenza prevede che la priorità di accesso a questi spazi debba essere riconosciuta ai detenuti che non beneficiano di permessi premio.
L’istruttoria sul caso del detenuto calabrese - La domanda del 56enne è stata istruita mediante richiesta dell’istituto penitenziario di informazioni dettagliate per accertare l’esistenza dei presupposti previsti dalla Corte costituzionale: l’eventuale pretesa da parte del detenuto di fruire di incontri intimi, l’identità della persona con cui l’interessato intende effettuare l’incontro e il relativo rapporto di parentela e affettivo, la presenza di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria che vietano contatti con detenuti e terzi, la condotta carceraria dello stesso con riferimento ad eventuali elementi ostativi di ordine disciplinare o di sicurezza.
Dalla nota informativa trasmessa si è appreso che nel carcere di Oristano non è ancora stato predisposto alcun spazio riservato per l’esercizio del diritto e che quanto alle restanti informazioni non risultano condizioni personali impeditive alla fruizione del colloquio, né comportamenti negativi da parte del detenuto né provvedimenti interdittivi dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti.
I limiti strutturali del carcere di Oristano - Ad oggi mancano spazi idonei attrezzati e l’ “inerzia amministrativa” dell’Istituto penitenziario risulta in contrasto con quanto previsto nella sentenza della Corte costituzionale. “Appare necessario che l’amministrazione dia seguito entro un termine definito a quanto imposto dal nuovo assetto costituzionale della materia e stabilire l’onere per l’interessato di comunicare tempestivamente le generalità della persona con la quale intende effettuare il colloquio”.
Le scadenze imposte dal magistrato - Due le date stabilite: quella del 30 giugno per l’adempimento del detenuto e quella del 31 luglio per i necessari interventi strutturali e organizzativi dell’Amministrazione che dovrà allestire un locale adeguato e riservato per gli incontri affettivi.
Nessun risarcimento per il passato - Il magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta risarcitoria per tutto il periodo in cui il detenuto non ha potuto avere colloqui intimi, perché la sentenza della Corte costituzionale non può avere efficacia retroattiva e non può estendersi al tempo antecedente alla sua pubblicazione, nel quale non era prevista alcuna disciplina sul diritto a questa tipologia di incontri.











