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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2023

In Commissione Giustizia del Senato continua l’esame del Ddl di iniziativa governativa n. 808 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Prosegue in Commissione Giustizia, alla presenza del Viceministro della Giustizia Sisto, l’esame, avviato mercoledì 2 agosto, con la relazione del Presidente Bongiorno, del Ddl di iniziativa governativa n. 808 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale (lettera b) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero rechi ad altri un danno ingiusto. Sono due dunque le condotte alternative che integrano il reato: la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; la violazione dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Si restringe poi l’ambito di applicazione del traffico di influenze illecite. In particolare, vengono estese le attenuanti per particolare tenuità e per chi efficacemente si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e la causa di non punibilità prevista in presenza di autodenuncia e collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Audito oggi, il magistrato dott. Sebastiano Ardita ha espresso il suo parere critico sia sul ridimensionamento del traffico di influenze che sulla abrogazione dell’abuso d’ufficio. “Si tratta - ha affermato Ardita - di una scelta politica”. Il magistrato ha poi rilevato che “nella storia della nostra giurisdizione penale, ma anche in tutti i sistemi penali europei, credo non esistano modelli nei quali una presa di interesse privato del pubblico ufficiale è considerata legittima o comunque non penalmente rilevante. Si finirebbe per travolgere l’imparzialità e il principio di buona amministrazioni, presidi rispetto ai quali il diritto penale funge da deterrente.” (Le audizioni sono poi proseguite con i professori Vincenzo Maiello e Giulio Garuti).

Il viceministro Sisto, invece (nella giornata di ieri) ha confermato l’intenzione di “cancellare l’abuso d’ufficio per l’inizio dell’anno nuovo”. “Questa è la proposta del governo che è passata in consiglio dei ministri e che è in discussione nella commissione Giustizia al Senato”. “Il problema dell’abuso d’ufficio - ha aggiunto - non è il finale, nel 95 per cento è scritto, archiviazione, proscioglimento, assoluzione, ma è il viaggio - prosegue - Hai conseguenze sul piano personale che derivano dalla mera pendenza del processo”.

L’articolo 2 modifica il codice di procedura penale in materia di intercettazioni, sulle quali si è appena intervenuti con il Ddl n. 897 di conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 105/2023 approvato ieri in via definitiva dal Senato. Sarà dunque necessario un coordinamento. Nel testo si legge che gli interventi vanno nel senso di rafforzare la tutela del terzo “estraneo” al procedimento. È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine introdotto l’obbligo per il Pm di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.

In materia di misure cautelari, oltre a essere previsto l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, si introduce la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Infine, è escluso il potere del Pm di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta (articolo 550, commi 1 e 2, del Cpp).

L’articolo 3 modifica l’ordinamento giudiziario (Rd n. 12 del 1941), in particolare l’articolo 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e l’articolo 7-ter, in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall’articolo 2.

L’articolo 4 dispone in sintesi l’incremento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Il concorso sarà indetto all’inizio dell’anno 2024. Gli oneri relativi all’assunzione sono pari a 8.856.853 euro per il 2025, 20.186.658 per il 2026, 24.781.078 per il 2027, 24.781.078 per il 2028, 28.957.678 per il 2029, 32.215.051 per il 2030, 32.242.064 per il 2031, 33.401.988 per il 2032, 33.498.649 per il 2033, 34.658.574 annui a decorrere dall’anno 2034.

L’articolo 5 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 10 aprile 1951 n. 287 relativamente ai requisiti dei giudici popolari della Corte d’Assise, ritenendo che il requisito di età non superiore a 65 anni deve intendersi riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell’articolo 25 della citata legge. L’articolo 6 modifica la norma che prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento stabilendo che ciò accada solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L’articolo 7 contiene disposizioni finanziarie mentre l’articolo 8 stabilisce che le modifiche al codice in materia di decisione collegiale e quelle a essa collegate di carattere ordinamentale si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge.