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di Michele Passione*

Ristretti Orizzonti, 28 febbraio 2026

È fin troppo facile richiamare l’interpretazione evolutiva biblica dei profeti (Solo colui che pecca morirà, Un figlio non porterà la colpa del padre, Ezechiele), rispetto a quella proposta nell’Esodo, scorrendo la sentenza emessa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione (17.10.2025 - 16.1.2026), n,1787), che si può leggere di seguito a queste brevi note. L’abbiamo imparata da piccoli a scuola la proprietà commutativa che caratterizza l’addizione e la moltiplicazione: invertendo l’ordine degli addendi, o dei fattori, il prodotto non cambia. Così, se il Deuteronomio stabilisce la regola giuridica secondo la quale “non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa deipadri”, la Corte trascura la proprietà algebrica e la matura teologia biblica sulla responsabilità individuale, fornendo un’interpretazione del concorso di persone nel reato che si spinge oltre la lettera della legge e la ratio dell’istituto previsto dall’art. 110 c.p.

Vediamo. C’è un signore, ristretto in carcere, che dal 22.10.2020 al 4.1.2021 ha effettuato ben 495 conversazioni con i genitori e la fidanzata (“una miriade”, come sostiene la Corte), utilizzando due cellulari e una SIM indebitamente detenuti. Secondo l’accusa il reato di cui all’art. 391 ter c.p. (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) andrebbe contestato anche al padre (le donne non si toccano), avendo questi “apportato un rilevante contributo causale alla condotta, non risultando, peraltro, che abbia mai censurato la condotta del figlio”, giacché “in due occasioni ha espressamente manifestato al figlio detenuto la volontà di sentirlo nuovamente in altra occasione”

La Corte osserva altresì che “dal complesso delle conversazioni intercorse con i familiari è emerso, in specie, che esse hanno riguardato anche argomenti connessi a dinamiche illecite ed associative”; al dunque, il riferimento ad un’attività concorsuale nell’illecito, stando a quanto rilevato dai giudici di legittimità, sembrerebbe estendibile anche ad altri familiari, con i quali “quotidianamente, e anche nella stessa giornata”, l’indagato ha avuto occasione di conversare, ma come appena rilevato è sul padre che si appunta l’attenzione, tanto da censurarsi il rigetto della misura cautelare degli arresti domiciliari che era stata richiesta nei suoi confronti.

Non conosciamo cosa si siano detti, e dalla sentenza apprendiamo che alcune telefonate avevano un contenuto illecito, ma qui si discute d’altro, della ribadita “regola fondamentale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale, derivando da ciò che il contributo prestato alla condotta altrui debba essere tale da consentire che il risultato conseguito sia attribuibile anche al concorrente, fuoriuscendo dall’alveo del principio costituzionale enunciato qualsiasi tipo di responsabilità per fatto altrui”.

Una “regola cardine”, come la definisce la Corte - Per avvalorare l’assunto, ovviamente condivisibile, i giudici di legittimità richiamano la sentenza n.55/2021 (per inciso, emessa su questione sollevata da quell’impertinente giudice fiorentino - una toga rossa, ça va sans dire - che un giornale di destra ha di recente rimproverato di infastidire di continuo la Corte…). 

Con quell’arresto la Corte si è tuttavia occupata d’altro, rimuovendo il divieto di dichiarare la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p. nei confronti dell’aggravante della recidiva qualificata (per una rapina avente ad oggetto generi alimentari del valore complessivo di € 8,77 il malcapitato avrebbe rischiato una pena di anni cinque…).

Non bastano i buoni propositi, e il richiamo è inconferente; con quella pronuncia, infatti, definendo i confini applicativi del concorso anomalo, la Consulta ha avuto modo di ricordare come possano essere distinte responsabilità e ruoli “qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato”, secondo i criteri (di maggiore o minor gravità) di cui agli artt. 112 e 114 c.p., nel mentre il concorso anomalo consente una punizione (diminuita) anche per il fatto di reato “diverso da quello voluto, e quindi in realtà non voluto..perchè ha voluto il reato oggetto dell’accordo e il reato diverso da quello voluto è conseguenza della sua azione ed omissione”. 

Non c’è spazio in questa sede per analizzare questa forma di “responsabilità penale che appare essere in sofferenza” (§ 6 del Considerato in diritto), ma occorre ribadire che in quel caso la Corte parlava d’altro; non di una vera e propria responsabilità concorsuale, ma di un diverso grado di responsabilità cui va incontro il concorrente anomalo, che vuole un reato diverso (e meno grave) rispetto a quello posto in essere da altro soggetto.

Torniamo indietro. Il reato di cui all’art. 391 ter c.p., introdotto nel 2020, punisce chi procura a un detenuto apparecchi telefonici, ne consenta l’uso indebito, o li introduca in istituto (con pena aggravata per taluni soggetti qualificati dal ruolo), punendo altresì il detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Con la sentenza in commento la Corte afferma di muoversi seguendo “la funzione estensiva della norma sul concorso di persone, che rende punibili anche le condotte diverse da quella tipica, nella consapevolezza del contributo istigatore, agevolatore o di rafforzamento del proposito criminoso”, potendosi pervenire alla punizione “anche di azioni atipiche che, rispetto a quella tipica, assumano portata agevolatrice”.

Da mihi factum, dabo tibi ius: abbiamo un figlio che chiama i genitori e la fidanzata, una miriade di volte, più volte al giorno; in una occasione il padre “esorta il figlio a sentirsi successivamente”, e in un’altra “i due concordano di risentirsi in un determinato orario”

Due volte, su quattro centonovantacinque; non pare proprio una condotta che abbia rafforzato o agevolato il proposito, qualunque cosa (lecita o illecita) si siano detti padre e figlio.

Fine della storia; il concorso di persone è affare delicato, da maneggiare con cura (si pensi alla dilatazione straordinaria dell’istituto che avviene in occasione delle manifestazioni di piazza e dei reati che vengono contestati a seguire).

“Resta la base di tutto. Con parole che saranno di Robespierre (1° febbraio 1793): è il d’apres les règles. È ciò che determina la categoria concettuale, l’istituto. Senza, i processi scompaiono, diventano travisamenti” (M. Nobili, L’immoralità necessaria).

*Avvocato