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Italia Oggi, 26 agosto 2019


La scelta del legislatore di non punire i fatti particolarmente tenui e non abituali deve essere inserita in un quadro di certezza giuridica e di prevedibilità della reazione dello Stato. Ci vuole un catalogo dei fatti tenui non punibili. La scelta del legislatore di non punire i fatti particolarmente tenui e non abituali deve essere inserita in un quadro di certezza giuridica e di prevedibilità della reazione dello Stato al comportamento delle persone.

Questo principio riguarda non solo le garanzie per l'imputato, ma anche e soprattutto la vittima, che deve cercare di difendersi e di tutelarsi anche da fatti che, magari, non meriteranno una punizione penale, ma che pur sempre fanno male.

Per la vittima. Facciamo un po' di esempi. Se uno ruba qualche bottiglia di liquori da un supermercato può confidare nella tenuità del fatto e non essere condannato: ma il negozio deve potenziare il sistema di controllo della merce per evitare furti. Se non c'è il disincentivo delle conseguenze penali del proprio gesto, l'autore del furto deve comunque trovare la strada del crimine in salita e il negoziante deve imparare a fare a meno dell'aspettativa dell'effetto disincentivante del rischio penale (svaporato per effetto della disciplina della "particolare tenuità). Se le molestie telefoniche possono essere condonate dalla particolare tenuità, bisogna pensare a cambiare numero di telefono o a fare causa civile.

Tutto ciò riguarda anche gli enti pubblici. Se un dipendente pubblico fa telefonate private di breve durata con la linea dell'ufficio, questi può sperare di non essere incriminato, perché il peculato è tenue; ma ciò non toglie che l'ente pubblico deve prevenire e punire tutti i peculati, anche quelli non penalmente puniti. Se un dipendente pubblico telefona per un minuto non è poi un gran danno, si dirà. Ma se centinaia di migliaia di lavoratori impiegati nella pubblica amministrazione telefonano per ragioni extra lavorative, quelle p.a. devono arginare quelle condotte dannose con altri sistemi relativi all'organizzazione del lavoro, alla disponibilità degli strumenti di lavoro, ai procedimenti disciplinari.

Oppure, ancora, se uno stocca rifiuti pericolosi, magari non verrà punito, ma comunque bisogna ripulire l'area e cercare di rendere la vita difficile a chi vuole sporcare il territorio, anche se solo un pochino. Oppure, ancora, se le tasse non versate hanno un importo di poco superiore alla soglia della punibilità penale, allora bisogna che il fisco incrementi l'efficacia della sua azione amministrativa antievasione, non potendo contare sul potere intimidatorio della norma penale.

Per l'imputato. L'esigenza di prevedibilità della reazione alla propria condotta è, poi, un principio di garanzia a tutela dell'autore di una certa condotta. Quest'ultimo deve poter sapere in anticipo se andrà assolto o andrà punito e, quindi, le conseguenze della propria azione. Da questo dipende l'effettività del sistema punitivo.

La raccolta delle sentenze. Un riflesso di questa nuova impostazione è la necessità di avere cataloghi delle condotte punibili e di quelle non punibili. Le raccolte delle sentenze, massimari e banche dati, devono essere compilati non solo sulla base dei principi generali, che poi i singoli giudici applicano ai casi concreti: questo è sufficiente in un sistema, in cui per la punibilità basta che un fatto storico concretizzi la portata astratta di una norma.

Se, invece, la punibilità richiede qualcosa di più e cioè la valutazione della offensività in concreto di quel fatto specifico, occorre un catalogo anche dei fatti specifici offensivi e dei fatti specifici inoffensivi. Ci sarà, per esempio, il catalogo dei furti in concreto punibili e di quelli in concreto non punibili.

Così, per continuare nell'esempio, le sentenze distingueranno il furto di bottiglia singola di liquore dal supermercato dal fatto del furto ripetuto in più giorni di più bottiglie di liquore. In tutti e due i casi abbiamo un reato di furto, ma uno dei due sarà punito e l'altro no. Le raccolte delle sentenze dovranno censire ed elencare non solo principi astratti, ma casistica concreta.

E di questa casistica ci deve essere ampia conoscibilità, affinché la circolazione delle notizie consenta ai giudici di seguire gli orientamenti che si diffondono sui singoli casi, essendo ovviamente augurabile che i precedenti autorevoli possano ispirare futuri giudizi simili sulla offensività in concreto su casi simili.