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di Guido Camera


Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2020

 

Sì al ricorso per cassazione per vizio di motivazione sulle misure di sicurezza non concordate tra le parti. Il diritto di difendersi negoziando con l'accusa un patteggiamento che non riguardi solo la pena principale ma anche le misure di sicurezza e le sanzioni amministrative accessorie è al centro delle sentenze 21368 e 21369 delle Sezioni Unite della Cassazione, depositate il 17 luglio scorso.

In particolare, con la sentenza 21368, la Corte ha spiegato che le misure di sicurezza personali e patrimoniali - tra cui rientra la confisca del prezzo, del profitto e del prodotto del reato, che caratterizza praticamente tutti i reati a connotazione economica - possono essere oggetto di accordo tra accusa e difesa, che però non vincola il giudice: se egli lo ratifica, continua la Corte, può farlo con motivazione sintetica; se invece applica una misura diversa da quella concordata dalle parti, ha un onere di motivazione rafforzato e la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di ricorso per Cassazione non solo, come stabilisce l'articolo 448, comma 2-bis, del Codice di procedura penale, in caso di illegalità della misura, intesa come sua totale estraneità al sistema penale, ma anche per vizio di motivazione. Si tratta di un principio dettato con la finalità di espandere la logica negoziale del patteggiamento.

La sentenza 21369, invece, muove dall'ostacolo costituito dal divieto, nel nostro ordinamento, di estendere l'accordo tra accusa e difesa alle sanzioni amministrative accessorie. Tuttavia, poiché riguardano un numero significativo di reati - tra i quali, in particolare, quelli stradali, urbanistici e ambientali - la Corte sancisce la ricorribilità per Cassazione delle relative statuizioni della sentenza di patteggiamento, altrimenti precluso dalla formulazione testuale dell'articolo 448 comma 2-bis. Il controllo di legittimità, spiega la Cassazione, è necessario per evitare che l'ampia discrezionalità che la legge attribuisce al giudice nell'applicazione e nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie possa causare conseguenze troppo afflittive sulle esigenze di vita dell'imputato senza la sua preventiva interlocuzione.

Sono pronunce di notevole attualità, dato che la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando il disegno di legge delega al Governo per la riforma del processo penale (atto Camera 2435). Il testo in discussione, approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale anche incentivando il ricorso ai riti alternativi, prevede un innalzamento del tetto della pena che può essere concordata fino a 8 anni, dagli attuali 5, per accedere al patteggiamento. Non è però prevista una disciplina che consenta l'inclusione nell'accordo delle misure di sicurezza e delle sanzioni amministrative accessorie.

Eppure sono un inevitabile corollario della maggior parte dei reati, che spesso scoraggiano l'imputato a optare per il patteggiamento, proprio perché non negoziabili con il pubblico ministero in modo vincolante per il giudice (le misure di sicurezza), oppure espressamente escluse dalla possibilità di accordo (le sanzioni amministrative dipendenti da reato). Sono limiti che frustrano le potenzialità deflattive del patteggiamento. E ora la giurisprudenza sembra indicare che sono maturi i tempi per superarli.