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di Simona Musco

Il Dubbio, 8 luglio 2026

Il sistema giudiziario italiano si trova di fronte a una complessa stagione di riforme, sospinto sia dalla necessità di centrare gli ambiziosi obiettivi di smaltimento dell’arretrato legati al Pnrr, sia dall’urgenza di recepire i nuovi vincoli normativi imposti a livello europeo. In questo scenario si inserisce il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che introduce una serie di misure urgenti per dare attuazione al Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo. Il Consiglio superiore della magistratura ha analizzato attentamente il provvedimento, esprimendo un parere (in discussione oggi) che, pur valutando positivamente l’impianto generale, mette in luce nodi critici, sfide organizzative e rischi di sovraccarico per gli uffici giudiziari.

Una delle novità più rilevanti riguarda la stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il processo (Upp), una struttura nata sotto la spinta dell’emergenza e ora concepita come un’infrastruttura stabile a supporto della giurisdizione.

La riforma introduce una clausola di salvaguardia fondamentale, stabilendo che i funzionari stabilizzati debbano essere impiegati in via ordinaria nell’assistenza diretta al magistrato, limitando lo svolgimento di mansioni puramente amministrative o di cancelleria ai soli casi di urgente e comprovata necessità. Questa scelta, in linea con i monitoraggi dello stesso Csm che dimostrano come l’efficacia dell’Upp derivi proprio dal supporto qualificato alla decisione giudiziaria, mira a evitare la dispersione di competenze preziose per sanare le carenze strutturali delle segreterie. La transizione non è priva di incognite: l’estensione dell’Upp ai tribunali per i minorenni e ai settori di sorveglianza richiede modelli organizzativi mirati, mentre la massiccia assegnazione di personale stabilizzato agli uffici requirenti rischia di creare un disallineamento funzionale, dato che la natura originaria della figura era strettamente legata all’attività giudicante.

Parallelamente alle riforme strutturali, il decreto interviene sul governo del personale della magistratura ordinaria prolungando, fino al 31 dicembre 2026, i termini di permanenza dei magistrati giudicanti nelle medesime posizioni tabellari o gruppi di lavoro. Sebbene la misura sia giustificata dalla necessità di non interrompere l’azione di abbattimento del contenzioso pendente, il Consiglio ha manifestato perplessità circa il rischio che simili deroghe temporanee diventino una prassi ordinaria, finendo per compromettere la regolare programmazione degli uffici e l’ordinato inserimento dei magistrati in tirocinio che si apprestano a scegliere le sedi. Sul fronte della giustizia civile, il testo si adegua inoltre ai rilievi della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di proprietà industriale e diritto d’autore, ripristinando il principio di strumentalità dei provvedimenti cautelari anticipatori ma addossando l’onere di richiederne l’inefficacia alla parte che subisce il vincolo.

La seconda macro-area del decreto-legge tocca la gestione dei flussi migratori e le procedure d’asilo, un campo in cui l’Italia è chiamata a uno sforzo logistico e giudiziario senza precedenti a causa dell’introduzione delle nuove procedure obbligatorie di frontiera. All’Italia è stato infatti assegnato oltre un quarto di tutte le procedure di frontiera dell’Unione europea, pari a più di 16mila casi per il primo anno, destinati a salire a regime oltre quota 32mila. Per fare fronte a questa imponente mole di lavoro, il governo ha previsto il potenziamento delle Commissioni territoriali e l’assunzione di centinaia di nuovi funzionari amministrativi. Resta tuttavia concreto il pericolo che una forte accelerazione della fase amministrativa generi un imbuto davanti ai giudici, qualora non vi sia un contestuale e proporzionato adeguamento delle risorse della magistratura.

L’impatto sul sistema penale e civile si profila significativo anche a causa delle modifiche alla disciplina del trattenimento e dell’introduzione di una nuova forma di fermo per gli stranieri irregolari o soccorsi in mare. Il meccanismo impone alle procure e ai giudici di pace valutazioni e convalide in tempi strettissimi, richiedendo turni di reperibilità dedicati e sforzi organizzativi eccezionali per strutture già fragili. In questo quadro di profonda riorganizzazione, il Csm valuta positivamente la scelta di restituire alle Sezioni specializzate dei Tribunali ordinari la competenza sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo, precedentemente attribuita alle Corti d’appello in piena polemica con alcune scelte giudicate “politiche”. Al contempo, la contestuale istituzione di un ufficio per il processo stralcio volto a smaltire l’enorme arretrato in materia di immigrazione tramite il massiccio ricorso alla delega a giudici onorari solleva interrogativi sulla necessità di preservare la specializzazione e la qualità della risposta giurisdizionale in controversie che toccano i diritti fondamentali delle persone.