camerapenalevittoriochiusano.it, 7 gennaio 2026
In media, ogni anno, negli ultimi 30 anni, 960 persone hanno subito una detenzione ingiusta: persone indagate, a volte anche processate, hanno trascorso in carcere periodi più o meno lunghi (a volte lunghissimi) prima di vedere riconosciuta la propria innocenza. Vittime innocenti del potere punitivo dello Stato, in senso tecnico e giuridico, che infatti la Legge prevede vengano risarcite (rectius “riparate”) con un indennizzo a spese dell’Erario che ha un limite di poco più di 500 mila euro. Ma ciò avviene dopo un lungo ed estenuante (ulteriore) iter processuale, spesso anche 10 anni dopo il proscioglimento dalle accuse.
Per ovviare all’irrazionalità di questo sistema e porre un argine alle ingenti difficoltà economiche a cui è esposto chi si trovi ad affrontare una simile, drammatica, esperienza, la Proposta di Legge di iniziativa popolare che porta il nome di Beniamino Zuncheddu istituisce a favore della vittima una rendita provvisionale mensile, di circa 1.000 € (il doppio dell’assegno sociale), a titolo di anticipo sull’indennizzo dovuto. Questa rendita verrebbe corrisposta sin dalla pronuncia del provvedimento con cui il Giudice stabilisce il proscioglimento di un indagato o di un imputato, che sia stato perciò ingiustamente detenuto.
L’indennizzo completo sarebbe poi condizionato alla presentazione della formale domanda di riparazione, entro il termine previsto dalla Legge (normalmente due anni dal passaggio in giudicato della sentenza), ma in ogni caso - cioè anche in assenza di una formale domanda di riparazione - i ratei di rendita già versati fino a quel momento non potrebbero essere richiesti indietro dallo Stato.
Si tratta di una misura equa e logica che anticipa la tutela economica di persone che, per dimostrare la propria innocenza, spesso danno fondo ad ogni loro risparmio, riducendosi a vivere di espedienti, da innocenti. Con l’approvazione della proposta di Legge, lo Stato riconoscerebbe finalmente una tutela tempestiva e effettiva alle vittime del sistema giudiziario che spesso tendiamo a rimuovere dal nostro orizzonte, poiché colpite dallo stigma del processo (ingiusto) e che dovremmo invece considerare, anche per questa ragione, fra le più fragili e vulnerabili.
Testo del progetto di legge
Art. 1
1. Dopo l’articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“411-bis. Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 314, se la persona sottoposta alle indagini ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con il provvedimento che dispone l’archiviazione è ordinata la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315, ma le somme versate non possono essere ripetute.
2. Al comma 5 dell’art. 425, dopo la parola “disposizioni”, sono inserite le seguenti:
“Dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 532 e”
3. All’articolo 532 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Se l’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza è ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il processo di concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che determinò l’applicazione della custodia cautelare.
2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al caso di cui al comma 2 dell’articolo 314”.
4. L’articolo 639 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 639.-1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina:
a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione;
b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale;
c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata di espiazione della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, è inserita la seguente:
“f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”.










