di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 maggio 2020
La Consulta ha deciso su una questione sollevata dal tribunale di Reggio Calabria. Non è costituzionale il divieto di applicare una diminuzione di pena al condannato pluri-recidivo che risulti affetto da una seminfermità mentale. Parliamo di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha come redattore il giudice Francesco Viganò.
La Corte ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria nel corso di un processo penale contro due imputati pluri-recidivi, accusati di furto aggravato. La perizia psichiatrica disposta dal giudice aveva evidenziato gravi disturbi della personalità, che diminuivano in maniera significativa la loro capacità di intendere e di volere, pur senza escluderla totalmente.
Nelle ipotesi di vizio parziale di mente, il Codice penale prevede normalmente la diminuzione della pena fino a un terzo. Con la legge ex Cirielli del 2005, però, al giudice è stato vietato di applicare questa norma nei confronti dell'imputato che, pur se affetto da un vizio parziale di mente, sia recidivo reiterato, ossia abbia già alle spalle almeno due condanne per delitti non colposi. La Corte ha ritenuto che questo divieto contrasti con il principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, e dunque anche al grado di rimproverabilità del suo autore.
Tutto ha avuto inizio quando il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con ordinanza del 29 gennaio 2019, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 del codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma del codice penale
Il giudice rimettente ha premesso di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato commesso in concorso tra loro. Entrambi gli imputati hanno infatti plurimi precedenti per reati contro il patrimonio (rapina, furto tentato e consumato, ricettazione, danneggiamento), alcuni dei quali intervenuti anche in epoca relativamente recente e, in ogni caso, nel quinquennio precedente alla commissione del fatto per il quale si procede.
Nei confronti di entrambi, in più occasioni, è già stata riconosciuta la recidiva (reiterata), ed applicato il relativo aumento di pena. Dalla perizia psichiatrica disposta dal giudice è emersa per entrambi gli imputati un'infermità mentale tale da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere senza, tuttavia, escluderla, essendo state riscontrate "alterazioni psicopatologiche che soddisfano i criteri diagnostici per il Disturbo della Personalità", nonché le "stimmate psicologiche di un Disturbo da Abuso di Sostanze (oppiacei), oggidì in parziale remissione".
Dal momento che la violazione della legge penale è meno rimproverabile se proviene da una persona con capacità di discernimento e autocontrollo fortemente ridotte a causa di patologie o disturbi della personalità, sono costituzionalmente illegittime norme che, come quella esaminata, impediscano al giudice di diminuire la pena in maniera proporzionata alla minore responsabilità soggettiva del reo.
Tutto ciò, ha sottolineato la Corte, non comporta il sacrificio delle giuste esigenze di tutela della società nei confronti di chi ha già più volte violato la legge penale. Il giudice, infatti, ha la possibilità di disporre l'applicazione di una misura di sicurezza (come la libertà vigilata) nei confronti del condannato una volta che questi abbia scontato la pena, così da contenere la sua pericolosità e, al tempo stesso, fornirgli un aiuto per la cura delle sue patologie, oltre che per aiutarlo a reinserirsi.










