di Luigi Patronaggio
Avvenire, 14 marzo 2025
Per buona parte dell’opinione pubblica la certezza della pena si identifica con la certezza della carcerazione. Da più parti si è affermato, con una singolare concezione del garantismo, che occorre essere garantisti fino alla condanna definitiva dell’imputato, ma dopo tale evento si devono schiudere per il condannato senza indulgenza le porte del carcere. Una visione carcero-centrica che tende a imporsi sempre di più e non solo in Italia. L’ex ministro della giustizia Marta Cartabia ha affermato viceversa che “occorre superare l’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato: la certezza della pena non è la certezza del carcere che, per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocato quale estrema ratio”.
Già nel 1764, del resto, Cesare Beccaria, intervenendo sul tema “certezza e infallibilità delle pene” con grande lucidità affermava che “uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza della impunità”. Si tratta in fondo della nota prassi delle “grida” di manzoniana memoria, grida che anche oggi si ripetono ciclicamente ogni qualvolta si innalzano le pene e si introducono nuovi reati con l’errata idea di rendere più sicura la società e più efficace l’azione repressiva dello Stato.
Ora, nonostante il nostro ordinamento preveda il carcere come scelta elettiva solo per i cosiddetti reati ostativi (per intenderci: reati di mafia, terrorismo, reati associativi in materia di stupefacenti e di immigrazione, rapina a mano armata, reati contro la libertà sessuale, etc.) e per l’esecuzione delle condanne a pena detentiva superiore a 4 di reclusione, il nostro penitenziario rimane ingolfato, invivibile, inefficiente e pure costoso. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo una popolazione di oltre 60mila detenuti a fronte di una capienza carceraria che non supera i 50mila posti, con 82 suicidi nel 2024.
Non solo: il nostro sistema carcerario è un sistema “criminogeno”, nel senso che le statistiche e gli studi condotti sul tema (per tutti quello della Università di Essex a cura di Terlizzese e Mastrobuoni) mostrano come il tasso di recidiva di chi sconta la pena in carcere sia molto più alto di chi sconta la pena in misura alternativa. Una differenza robusta: 19% di recidiva per chi ha scontato in misura alternativa contro il 68% di recidiva per chi ha scontato in detenzione carceraria. Incoraggianti, viceversa, sono le statistiche sulla osservanza delle pene alternative. Secondo attendibili fonti statistiche, solo l’1% di coloro che stanno espiando una pena alternativa commette un reato in corso di espiazione, mentre la revoca della pena alternativa per inosservanza delle prescrizioni colpisce appena il 7% di coloro che sono in corso di espiazione.
Anche una attenta analisi dei numeri dei condannati indica come una visione carcero-centrica sia non solo obsoleta, ma anche insostenibile. I cosiddetti “liberi sospesi” (quelli, cioè, che sono stati condannati con sentenza definitiva ma godono della sospensione della pena o sono in attesa di pena alternativa) sono circa 90mila, e più di 90mila coloro che sono in espiazione di pena alternativa. Sommando a questi numeri quello dei detenuti, un sistema carcero-centrico dovrebbe essere in grado di gestire una popolazione carceraria di circa 240.000 persone.
Per non parlare di costi: un detenuto costa all’Erario circa 138 euro al giorno, un condannato in espiazione di pena alternativa o sostitutiva costa alla collettività circa 20 euro al giorno. Occorre allora, se vogliamo parlare concretamente di effettività della pena, abbandonare la visione carcero-centrica e smettere di identificare il mito della certezza della pena conta certezza della carcerazione. Del resto, lo stesso articolo 27 della Costituzione parla di pene al plurale, non solo della pena detentiva. Il problema dell’effettività della pena oggi è quello di infliggere una pena legale, giusta secondo i parametri (art. 133) del Codice penale, e che sia certa nella sua “effettività” intesa come tempestività, come pronta reazione dell’ordinamento alla commissione del reato. Il vero nodo consiste quindi nei 90mila “liberi sospesi” di cui sopra.
Occorre quindi abbandonare l’idea di costruire sempre nuove carceri e favorire piuttosto l’attività dei Tribunali di Sorveglianza, in modo che possano funzionare al meglio, assistiti da una valida rete di servizi sociali e medico-assistenziali. Effettività della pena è poi “personalizzazione” della pena secondo il reale spessore criminale del condannato, la sua pericolosità sociale e la sua capacità a essere rieducato e reinserito in società.
Il carcere deve restare l’estrema ratio per i veri criminali, non per coloro che delinquono per bisogno, per mancanza di occasioni lavorative, per emarginazione sociale, per problemi di alcool o tossicodipendenza. Occorre infine abbandonare l’idea di chiudere per via amministrativa il carcere al proprio interno, ritornando di contro a un “carcere aperto”. Il “carcere chiuso” produce infatti malessere e aggressività, tanto nei detenuti quanto negli agenti di Polizia penitenziaria.
A mio parere, inoltre, un nuovo piano carceri, seppur necessario, non risolve affatto il problema della certezza della pena e tantomeno quello di garantire ai cittadini maggiore sicurezza. Per una moderna concezione dell’effettività della pena occorre, per dirla con parole povere ma efficaci, dissociare il concetto di “galera” dal concetto di pena legale come disegnato in Costituzione.











