di Debora Alberici
Italia Oggi, 7 dicembre 2019
Niente pena pecuniaria al posto di quella detentiva all'imprenditore recidivo che negli ultimi cinque anni ha commesso reati fiscali anche se di diversa natura. Sono rilevanti l'intenzione di sottrarre somme all'Inps o all'Erario e la medesima tecnica delittuosa.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 49717 del 6 dicembre 2019, ha respinto il ricorso del contribuente. La difesa dell'uomo insisteva per la pena sostitutiva sostenendo che il manager aveva posto in essere reati puniti da norme diverse. In particolare, era stato accusato di omesso versamento di ritenute previdenziali e poi di ritenute certificate.
La tesi non è stata accolta con favore dal Collegio di legittimità che ha invece confermato la recidiva spiegando che ai sensi dell'art. 101 cod. pen. reati della stessa indole sono non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Alla stregua di tale criterio, più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, dice la Cassazione, è evidente la identità dell'indole del reato oggetto della sentenza impugnata e di quelli di cui alle precedenti condanne dallo stesso riportate, determinati da motivi analoghi (e cioè dalla intenzione di trattenere somme dovute agli enti previdenziali o all'erario), aventi identica struttura (omissiva) e realizzati nel medesimo contesto, indicativi, dunque, dell'attitudine dell'imputato a commettere reati qualitativamente omogenei e dell'insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva.









