sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Rosa Chicone

treccani.it, 16 dicembre 2024

Il ruolo dell’educatore penitenziario nell’evoluzione dell’esecuzione della pena. È crescente l’attenzione prestata dalla società al ruolo dell’educatore penitenziario. I quesiti proposti più frequentemente (“In che consiste il lavoro con i detenuti?”, “I condannati riescono veramente a cambiare attraverso le attività organizzate per loro?”) indicano però come le informazioni sull’argomento raggiungano ancora troppe poche persone, lasciando alle altre la curiosità, la diffidenza e, talvolta, un radicato giustizialismo che possono esasperarsi anche nella morbosità.

La figura professionale viene introdotta negli istituti di pena per adulti dalla legge 354/75 - Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - a distanza apprezzabile di tempo, purtroppo, dalla nascita della Repubblica e dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale, nel corso di un dibattito culturale e parlamentare sulla “rieducazione”, protrattosi per decenni, abbandonato e ripreso più volte nelle prime legislature del nuovo Stato e, per la verità, ancora aperto.

Per mandato istituzionale l’educatore declina, nei diversi e più salienti momenti della vita detentiva, il principio costituzionale della tendenza rieducativa della pena enunciato all’art. 27, comma 3, della Carta.

Nonostante le direzioni lungo cui si svolge questo complesso compito siano tracciate dagli snodi dell’endiadi normativa di cui all’art. 82 della legge penitenziaria: “partecipare all’attività del Gruppo di lavoro per l’Osservazione Scientifica della Personalità e attendere al trattamento rieducativo coordinandosi con tutto il personale addetto”, l’obiettivo finale della professionalità è stato, invero, definito dalla riflessione evolutiva sulla finalità della pena e sul senso dell’osservazione dell’adulto nell’ottica del reinserimento sociale.

L’apertura a nuove prospettive della relazione pedagogica tra l’educatore e il ristretto ha avuto una notevole ricaduta sul profilo professionale, sul tipo d’intervento affidatogli anche nell’ambito dei gruppi interdisciplinari di cui è partecipe. È stata valorizzata infatti la connotazione “relazionale” e di “ascolto”, ampliandosi le competenze nel rapporto con le altre professionalità, tra l’altro non più solo interne all’istituzione penitenziaria, ma anche appartenenti ad altre amministrazioni ed esterne.

Se dunque il significato costituzionale di rieducazione è approdato, partendo dal concetto di emenda, alla prevalente idea del reinserimento sociale con ricucitura della lacerazione causata nel tessuto sociale dall’agito delinquenziale, il ruolo dell’educatore ne ha in ogni modo positivamente risentito.

Da incidente a occasione - Così i colloqui tra l’educatore e il ristretto sono funzionali a rilevare i bisogni connessi alla restrizione della libertà personale, le carenze individuali e i profili caratteriali criminogeni, ma soprattutto fanno emergere le attitudini e le progettualità di reinserimento sociale. La relazione dialogica offre quindi spunti di riflessione sul reato per sollecitarne la rivisitazione critica, incoraggiando motivazioni e prospettando azioni orientate alla ricostituzione di una sana interazione con la società.

I luoghi della dialettica pedagogica perciò si ampliano, dagli uffici collocati principalmente nelle sezioni detentive ai locali delle attività e anche altrove per non trascurare ulteriori metodologie di trasmissione valoriale, tra le quali, il lavoro, anche di pubblica utilità, interno o esterno al carcere, i meno strutturati setting del teatro, dello sport, dei laboratori, in cui l’educatore è osservatore “partecipe” in “prossimità” alla persona ristretta.

Anche il confronto tra le figure professionali è inevitabilmente rinnovato da questi cambiamenti. L’educatore, già componente del Consiglio di Disciplina e delle Commissioni Regionali per il Lavoro intramurario, in virtù di protocolli e conferenze stilati a livello nazionale, regionale e locale con il S.S.N., con gli enti locali e territoriali, è spinto a consultarsi in modo diverso e con figure professionali varie e nuove.

Il Gruppo di lavoro (Gruppo di Osservazione e Trattamento) che, da sempre, è stato il peculiare modus operandi nell’àmbito penitenziario, assume pertanto un’enorme versatilità. Da G.O.T. si tramuta in G.O.T.A. (Gruppo di Osservazione e Trattamento “Allargato”), aperto alla presenza di volontari, ministri di culto, insegnanti, appartenenti al S.S.N., operatori di enti locali, territoriali e ai privati del terzo settore. Tipici sono ad esempio i G.O.T. di ammissione al lavoro all’esterno e al lavoro di pubblica utilità, piuttosto specialistici gli “staff” di accoglienza dei detenuti nuovi giunti o quelli di coordinamento per le dimissioni dal carcere e ancora multidisciplinari gli “staff” per la valutazione e la prevenzione del rischio suicidario.

Tutto ciò non può che tradursi nella redazione di una documentazione, di norma affidata proprio all’educatore e indirizzata anche ad altre amministrazioni e agli organi giudiziari, spiccatamente “prognostica” che non consisterà più nella “fotografia” statica dello stadio rieducativo del ristretto, ma nel “progetto” dinamico di impiego e concretizzazione delle sue potenzialità.

Il “giusto” traguardo allora di un educatore consisterà nel rendere il detenuto consapevole delle sue attitudini al reinserimento sociale con la speranza restituire alla collettività una persona non abbrutita dal carcere, ma anzi avviata e pronta a convertire il suo incidente di percorso in occasione e opportunità di crescita esistenziale con azioni costruttive.

Bibliografia

- Brunetti, C., Ziccone, M., Diritto Penitenziario, Napoli, 2021.

- Della Casa, F., Giostra, G. (ed), Manuale di Diritto Penitenziario, Torino, Giappichelli editore, 2023.

- Sartarelli, G., Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento. Nuova edizione, Roma, Carocci, 2023.