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di Patrizio Gonnella

treccani.it, 16 dicembre 2024

Il dover essere della pena e il suo essere non sono necessariamente sovrapposti. Il dover essere appartiene al campo teorico e normativo. L’essere ci riporta dentro le funzioni che sono devolute al carcere nella concretezza sociale e istituzionale. Il dover essere è delineato all’articolo 27 della Costituzione secondo cui le pene - e dunque anche la sanzione carceraria, di gran lunga la più comminata nei tribunali - non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. I costituenti, da un lato hanno individuato nella dignità umana il limite insuperabile da parte del potere punitivo, dall’altro hanno scolpito in forma chiara quale dovesse essere lo scopo della pena, ossia la rieducazione del condannato. Sarà successivamente compito della Corte Costituzionale, in una serie di sentenze che hanno attraversato decenni di giurisprudenza, quello di definire e circoscrivere lo scopo rieducativo, sottraendolo a ogni tentazione correzionalista morale o religiosa. Le decisioni della Corte hanno chiarito limiti e prospettive del dover essere della pena, che mai deve costituire una modalità di degradazione della persona a cosa, e sempre deve essere diretto a favorire processi di reintegrazione e recupero sociale della persona condannata.

La pena del carcere, così come osservata nella sua dimensione empirica, sembra invece rispondere ad altre funzioni, ben lontane dallo scopo costituzionale. Richiamando il pensiero di un illustro studioso quale Massimo Pavarini, il carcere vissuto sembra rispondere a richieste di tipo afflittivo o al limite di neutralizzazione sociale, in un’ottica special-preventiva, tendenzialmente diretta all’eliminazione della persona dal contesto pubblico. Altrimenti non ci spiegheremmo il perché negli istituti penitenziari, così come testimoniano i rapporti di organismi ispettivi o di monitoraggio istituzionali e non, si possano osservare condizioni ordinarie detentive materiali di vita disumane, spazi vitali insufficienti, diritti negati, relazioni personali rarefatte o degradate. Bisogna aver visto un carcere - ammoniva Piero Calamandrei all’indomani della caduta del fascismo - per coglierne la drammaticità e l’illegalità profonda. La cronaca, purtroppo, è colma di storie, casi, racconti di una pena carceraria che è ben lontana dal suo dover essere costituzionale.

Se il carcere respira l’aria che c’è nella società Ciò non è esito di una disfunzione patologica ma costituisce il suo ordinario essere anti-costituzionale, come confermato da un linguaggio sulla pena carceraria, nel discorso pubblico, che evidenzia il divario incolmabile tra l’essere del carcere e il suo dover essere. Quando, nel dibattito pubblico, a tutti i livelli, si ascoltano espressioni del tipo “i detenuti devono marcire in galera”, “va buttata la chiave” o “non vanno fatti respirare”, si comprende quale sia la funzione che si vuole affidare al carcere e quale si ritiene debba essere la mission dei suoi operatori.

L’essere tragico della pena carceraria risponde inevitabilmente alle finalità che la società ripone in essa, anche al di là di ciò che le norme, a tutti i livelli, propongono. Il mondo del carcere respira l’aria che c’è nella società. Un’aria che si può ben desumere dalle parole urlate nel dibattito pubblico, sui media, nei social, nelle istituzioni. La quotidianità della vita detentiva è fortemente influenzata da aspetti non normativi, dalla pressione dell’opinione pubblica, dalle finalità non dichiarate che sono attribuite al carcere.

“I detenuti devono marcire in galera” è al riguardo un’espressione paradigmatica. La si sente per strada, la si legge sui social media, la si urla, a volte, nei luoghi istituzionali. È una frase del tutto indifferente, se non irriguardosa, del dato normativo, internazionale o nazionale. Ha un sapore programmatico che porta con sé i seguenti significati, tutti in conflitto con i contenuti dell’articolo 27 della Costituzione: il carcere deve essere feroce al punto da provocare la putrefazione della persona; il carcere non deve preoccuparsi di assicurare il benessere psicofisico del detenuto; il carcere non deve offrire opportunità di tornare libero e sano in società. Indica un’idea di pena diretta a soddisfare le pulsioni primordiali di vendetta presenti nella comunità. Infine, incita all’uso violento del potere punitivo, mostrando indifferenza rispetto al divieto normativo di trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Discorso pubblico e realtà penitenziaria - Per comprendere cosa può significare l’incidenza del discorso pubblico nella realtà penitenziaria è paradigmatico il tema dell’affettività e della sessualità in carcere. Nel gennaio del 2024 la Corte Costituzionale, con la sentenza n.10, ha affermato che la negazione della sessualità e dell’intimità ai detenuti costituisce una violazione dell’articolo 27 della Costituzione, in quanto lesiva della dignità della persona. La legge penitenziaria del 1975, infatti, prevedeva che il detenuto, durante i colloqui con le persone care, avrebbe dovuto sempre essere controllato a vista. Il tema della sessualità è di per sé un tabù. Nei casi in cui riguarda i detenuti si sommano pregiudizi a stereotipi interpretativi. Non appena la sentenza è stata resa pubblica, in continuità con le dichiarazioni sui media che si erano lette e sentite negli anni precedenti, si sono potute ascoltare espressioni disinteressate, se non offensive, nei confronti della stessa Corte Costituzionale: “le carceri non sono hotel a cinque stelle”, “nascono le prigioni dell’amore”, “ora i detenuti potranno anche fare sesso”. Queste frasi sottintendono uno scopo della pena meramente retributivo, se non vendicativo, ben diverso da quello di reintegrazione sociale, sotteso alle norme costituzionali, il quale presupporrebbe che alle persone recluse siano pienamente assicurati adeguati rapporti umani, affettivi e sessuali. Il dibattito mediatico, tra il sarcastico e lo sprezzante, enfatizzato nel linguaggio semplificato dei social media, ha anestetizzato la sentenza della Corte Costituzionale che, seppur dalla stessa Consulta ritenuta immediatamente operativa, non ha trovato ancora attuazione, così evidenziando quanto il carcere reale sia purtroppo lontano dal dover essere della pena, anche a causa delle parole in libertà espresse nel dibattito pubblico.