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Italia Oggi, 22 giugno 2019

 

La Consulta salva la norma del codice di procedura penale sui reati minori. Per i reati minori, è da calcolare in base alla condizione economica del colpevole la condanna, con decreto penale, a pena pecuniaria convertita da pena detentiva: il meno abbiente, dunque, paga di meno. Il meccanismo di computo, previsto dall'articolo 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è stato salvato dalla Corte costituzionale (sentenza 155, depositata il 21 giugno 2019).

Stiamo parlando dei reati più lievi, per i quali il pubblico ministero ritiene applicabile una sanzione pecuniaria. Il codice di procedura prevede un rito speciale: anziché andare a dibattimento si può adottare un decreto di condanna. Il processo si fa solo se il condannato si oppone al decreto. Per invogliare a non opporsi, il codice autorizza il pubblico ministero a chiedere al giudice l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo.

La pena pecuniaria può essere prevista direttamente dalla norma incriminatrice o potrebbe essere l'effetto della sostituzione (conversione) di una pena detentiva. Per questa ipotesi il codice prevede il metodo di calcolo: si fissa un importo corrispondente a ciascun giorno e si moltiplica per i giorni di punizione; nel fare questo va considerata la condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Un giudice si è posto il problema di un favore (incostituzionale per lesione del principio di uguaglianza) per i meno abbienti, per i quali il loro stato è da considerare due volte e cioè sia al momento della determinazione della pena detentiva (e ciò per effetto di un obbligo derivante dal codice penale) sia al momento della conversione della sanzione da detentiva a pecuniaria. Insomma il conto finale potrebbe essere bassissimo.

Ma la Corte costituzionale ha fugato ogni dubbio. La considerazione delle condizioni economiche, anzi, rispetta il principio di uguaglianza, in quanto l'impatto della privazione di una certa somma di denaro può essere in concreto assai diverso, secondo le differenti condizioni del condannato: sono proprio le differenti condizioni economiche a giustificare sanzioni di diversa entità, anche se i reati commessi sono di pari gravità.