di Teresa Olivieri
Italia Oggi, 7 settembre 2026
Divieto di retroattività delle norme penali peggiorative e natura della pena perpetua senza possibilità di riscatto: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha depositato nei giorni scorsi una sentenza (caso Asciutto e altri c. Italia) di condanna nei confronti dell’Italia, accogliendo in gran parte le argomentazioni presentate dall’associazione Antigone in veste di amicus curiae. Al centro della decisione vi sono i ricorsi di quattro persone condannate all’ergastolo per reati commessi tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta. I giudici di Strasburgo hanno stabilito all’unanimità che l’applicazione retroattiva dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario costituisce una violazione dell’Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.La Corte ha evidenziato come l’inasprimento delle condizioni di esecuzione della pena, intervenuto a posteriori rispetto alla commissione del reato, modifichi la portata intrinseca della sanzione originaria. Una pena che all’epoca dei fatti poteva teoricamente beneficiare di percorsi di reinserimento e mitigazione è stata trasformata in una sanzione perpetua e rigida, violando il principio di legalità e prevedibilità della norma penale.
Oltre al profilo della legalità, la Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’Articolo 3 della Convenzione per l’intero periodo compreso tra l’applicazione del regime ostativo e la riforma legislativa intervenuta alla fine del 2022. Quest’ultima, originata da precedenti sollecitazioni della stessa Corte Costituzionale e della giurisprudenza europea, ha eliminato l’automatismo assoluto che legava l’accesso ai benefici esclusivamente alla collaborazione con la giustizia. Nel solco di precedenti storici come la sentenza Viola c. Italia del 2019, i giudici europei hanno ribadito che un regime carcerario che esclude a priori ogni prospettiva di liberazione o riesame della pena, la cosiddetta “pena di morte nascosta”, si pone in netto contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti e con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.
Nel valutare la nuova normativa italiana del 2022, la Corte di Strasburgo ha ripreso le osservazioni formulate da Antigone nel proprio intervento. Se da un lato viene riconosciuto il superamento del blocco automatico, dall’altro la Corte ha messo in guardia contro requisiti temporali e oneri probatori eccessivamente gravosi. In particolare, il termine di trenta anni di reclusione effettivi previsto dalla legge italiana per l’accesso al riesame dei reati ostativi viene confrontato criticamente con i precedenti della giurisprudenza europea (Vinter c. Regno Unito), che individuano nei venticinque anni la soglia temporale limite oltre la quale la mancanza di una speranza concreta di liberazione rischia di violare i diritti fondamenta









