di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2022
La Camera penale di Roma ha proclamato per il 2 novembre l’astensione e l’Unione delle Camere penali ha indetto lo stato di agitazione di tutta la categoria. In un processo in corso in questi giorni a Roma, con accuse “gravissime” a carico di più imputati, si sono avvicendati sedici giudici diversi in quindici udienze. Solo il Presidente è rimasto al suo posto. Un fatto giudicato dagli avvocati penalisti di “inaudita gravità” cosìcchè la Camera penale di Roma ha proclamato per il 2 novembre l’astensione dalle udienze. E l’Unione delle Camere penali, esprimendo “piena e incondizionata solidarietà ai Colleghi”, ha indetto lo stato di agitazione di tutta la categoria (La delibera).
A due giorni dall’insediamento, il neo Ministro della Giustizia Carlo Nordio, incassati gli attestati di stima, si ritrova così subito in prima linea. La Giunta Ucpi, infatti, con una nota firmata dal Eriberto Rosso (segretario) e Gian Domenico Caiazza (presidente), si rivolge direttamente a lui per renderlo “edotto della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della più assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della “immediatezza della decisione”.
Un principio proseguono i penalisti “già inutilmente sancito dall’art. 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia già svolta nelle sue cadenze più significative”.
“È semplicemente incompatibile con i più elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso - si legge nel documento delle camere penali - l’idea non solo che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova, ma addirittura che il giudice possa mutare ad ogni udienza istruttoria”.










