di Dario Ferrara
Italia Oggi, 4 luglio 2019
Conta la gravità del reato senza alcun automatismo per determinare le pene accessorie su reati per i quali la legge indica un termine di durata non fissa: è dunque il giudice a decidere caso per caso utilizzando i parametri ex articolo 133 Cp.
Le S.U. penali della Cassazione con un vero e proprio revirement con sentenza 28910/19 di ieri superano il proprio orientamento espresso nella sentenza 6240/15. Pesa il cambio di rotta della Consulta con la sentenza 222/18 in materia di reati fallimentari, che ha espresso un'opzione netta contro l'equiparazione della sanzione alla durata della pena principale: nelle sanzioni complementari, infatti, è più marcata la funzione di prevenzione speciale, che richiede dunque una modulazione personalizzata e correlata al disvalore del fatto illecito.
La svolta nella giurisprudenza costituzionale maturava almeno dal 2012. Così ora la Suprema corte perde il riferimento che ha portato alla decisione del 2015 e offre una lettura alternativa dell'art. 37 Cp che tiene conto dell'interpretazione del trattamento sanzionatorio e della sua funzione.
La pena principale ha soprattutto funzione retributiva e rieducativa con un trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; quelle accessorie, invece, hanno altre e più spiccate funzioni rispetto alla rieducazione personale, specie nelle ipotesi interdittive e inabilitative rispetto a determinati incarichi o attività: vale a dire allontanare il reo dal contesto operativo, professionale, economico e sociale nel quale sono maturati i fatti criminosi, che può indurlo a violare di nuovo i precetti penali.
Si tratta quindi di pene complementari da mettere in relazione con la gravità della condotta e la personalità del responsabile che non devono riprodurre la durata della sanzione principale.
Il giudice del merito, insomma, ben può procedere a una valutazione discrezionale nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge: il tutto sulla base della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri ex articolo 133 Cp, dandone conto con una congrua motivazione.










