sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2023

A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia nei procedimenti d’appello, a tale data ancora pendenti, è ammissibile che la domanda di applicazione delle pene sostitutive di quelle detentive brevi possa essere fatta anche nella fase finale della discussione. E nel caso di procedimento cartolare anche all’atto della presentazione delle conclusioni scritte.

Con tale affermazione, la sentenza n. 49319/2023 della Corte di cassazione penale ha accolto il ricorso dell’imputato che aveva fatto domanda tramite il suo difensore di riconoscimento - in alternativa alla misura restrittiva comminata - di applicazione di una commisurata sanzione pecuniaria o di un periodo di svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

L’accoglimento della domanda si fonda sull’interpretazione della norma transitoria nel modo più aderente allo spirito della Riforma, la quale punta indiscutibilmente al maggior ampliamento possibile di applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive brevi. Quindi la corretta lettura della disposizione che ha previsto l’efficacia retroattiva dell’articolo 20-bis del Codice penale, introdotto dalla Riforma Cartabia, nei procedimenti d’appello pendenti al 30 dicembre 2022 è quella che consenta in tutte le fasi del processo di secondo grado di proporre la domanda di sostituzione.

Quindi non solo quando è veicolata attraverso l’atto di appello o con la presentazione di nuovi motivi è tempestiva la richiesta della pena sostitutiva, ma anche nella fase della discussione. In effetti, precisa la Cassazione, non si rinviene alcun passaggio della norma transitoria che apra all’applicazione della novella nei procedimenti di appello pendenti solo nell’ambito delle prime fasi del processo. Per cui va dichiarata legittima la domanda presentata con le conclusioni scritte finali da parte della difesa del ricorrente. I giudici di appello di fatto dovranno valutare la domanda che era stata totalmente pretermessa dalla sentenza impugnata e ora annullata con rinvio.