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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2024

Il giudice dell’esecuzione non può rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva solo perché il condannato risulta al momento beneficiario di misura alternativa, in relazione al cumulo di precedenti pene già in fase di esecuzione. Il giudizio di applicabilità della sostituzione della detenzione breve deve sostanzialmente fondarsi sulla verifica dei limiti quantitativi della condanna inflitta e sul giudizio prognostico di prevedibile corretta esecuzione della pena sostitutiva e dell’adeguata funzione rieducativa di quest’ultima in relazione al soggetto condannato.

La Corte di cassazione ha perciò bocciato il ragionamento del giudice che, nel negare al ricorrente la “sostituzione”, si è limitato a rilevare come ostativa la concorrenza temporale della misura alternativa già in essere per l’espiazione del cumulo di condanne precedenti. Con la sentenza n. 13133/2024 la Cassazione penale ha quindi accolto il ricorso del condannato a pena detentiva breve affidando al giudice del rinvio il nuovo giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di sostituzione. In quanto è illegittima l’interpretazione del giudice dell’esecuzione che aveva ravvisato come ostacolo alla sostituzione la misura alternativa in essere. La Cassazione afferma, infatti, la piena concorrenza tra i due “benefici” che corrono di fatto su due binari diversi anche se possono sovrapporsi successivamente in fase di esecuzione e di sorveglianza.

In effetti, con la Riforma Cartabia, la pena sostitutiva è di piena competenza del giudice della cognizione. Solo fino allo scorrere del periodo transitorio di applicazione della novella la questione è connessa alla fase esecutiva per ottenere il riconoscimento del nuovo meccanismo sostitutivo della detenzione. Ma una volta a regime la novella sarà sempre competente, in primis, il giudice della cognizione nell’applicazione delle pene sostitutive. E senza che egli debba porsi la questione del cumulo con altre condanne ancora in fase di espiazione. E neanche quando i condannati a pena detentiva siano già stati ammessi a beneficiare di misure alternative. Questo incrocio di situazioni è materia che verrà sciolta dal giudice di sorveglianza a cui è demandato anche di operare il cumulo tra le diverse pene.