di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2024
Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia ha pubblicato nei giorni scorsi il rapporto sullo stato dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, aggiornato al 31 dicembre 2023, che contiene anche i primi dati (provvisori) relativi all'applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, previste dalla riforma “Cartabia” varata con il decreto legislativo 150/2022.
Intervenendo sulla legge 689/1981, la riforma ha introdotto nell'ordinamento le nuove pene sostitutive della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, modificando anche la disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, consentendo così, per condanne fino a quattro anni, l'adozione di misure alternative al carcere già nella fase di merito, senza il passaggio davanti al giudice di sorveglianza, in precedenza necessario in base all'articolo 656 del Codice di procedura penale.
Un primo dato interessante è il numero di applicazioni (2.115 persone in carico nel corso del 2023), che conferma la vitalità della nuova disciplina, con 360 detenzioni domiciliari sostitutive, otto semilibertà sostitutive e 1.747 provvedimenti di lavoro di pubblica utilità, mentre non vi sono - al momento - dati sulla pena pecuniaria sostitutiva, in attesa delle rilevazioni statistiche che, in base all'articolo 79 del decreto legislativo 150/2022, dovrebbero essere effettuate in previsione della relazione annuale del ministro della Giustizia al Parlamento.
In quasi un anno di vigenza, dunque, il numero delle applicazioni delle nuove pene sostitutive ha surclassato quello delle vecchie sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata e lavoro sostitutivo) che nel 2022 si erano fermate a 422 applicazioni totali. La semilibertà sostitutiva, com'era prevedibile, non ha un grande appeal, in quanto impone quell'immediato contatto del condannato con il carcere che invece il meccanismo di sospensione, previsto dall'articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, consente di evitare fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
La detenzione domiciliare sostitutiva, che pure non ha avuto finora un'applicazione ampia, ha, invece, molte potenzialità espansive. Tutto si giocherà sulla flessibilità applicativa consentita sotto il profilo della modulazione delle prescrizioni (basti pensare che al detenuto domiciliare può essere concessa la libertà di permanere fuori dal domicilio dalle 4 alle 12 ore al giorno) così da avvicinare la misura domiciliare, nel suo contenuto sostanziale, all'affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 legge sull'ordinamento penitenziario): quest'ultimo non è stato compreso tra le nuove pene sostitutive poiché non previsto dalla legge delega 134/2021 e la sua omissione, secondo molti osservatori, rappresenta uno dei più gravi freni all'uso delle sanzioni sostitutive.
Il lavoro di pubblica utilità, infine, con più di 1.700 applicazioni, si colloca al vertice delle preferenze, sia perché si tratta di una misura già ben sperimentata, sia perché può comportare, a determinate condizioni (articolo 56-bis legge 689/1981) la revoca della confisca eventualmente disposta e la non applicabilità al condannato della sospensione della patente (articolo 120 decreto legislativo 285/1992), il cui possesso molto spesso rappresenta un requisito necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I dati delle applicazioni del lavoro di pubblica utilità prima della riforma lasciano intravedere più ampie potenzialità applicative di questa modalità esecutiva anche nella sua nuova veste di pena sostitutiva: nel 2021i condannati in carico agli uffici in esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono stati 15.228 per reati connessi alla circolazione stradale e 1.004 per reati in materia di stupefacenti; nel 2022, rispettivamente,15.179 e 1.063 e al 31 maggio 2023, 12.616 e 1.071.










