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di Liana Milella

La Repubblica, 18 aprile 2023

Oggi l’udienza e la decisione della Corte sull’eccezione di incostituzionalità sollevata dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino sulla possibilità di applicargli le attenuanti per cui la sua pena potrebbe passare dall’ergastolo a 24 anni. E di conseguenza rimetterebbe in discussione il 41 bis.

Fiato sospeso per Alfredo Cospito e per il suo battagliero avvocato Flavio Rossi Albertini. Perché oggi la Consulta - in udienza pubblica di prima mattina e quasi certamente in camera di consiglio nel pomeriggio - affronta un caso giuridico complesso sollevato dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino, sottoposto alle toghe dallo stesso Rossi Albertini. La Corte costituzionale dovrà scegliere tra tre opzioni possibili, l’inammissibilità della richiesta, oppure il sì a Torino, che comporta il no alla Cassazione, o all’opposto la bocciatura di Torino.

Il delicato nodo giuridico gira intorno al reato di “devastazione, saccheggio e strage”, il 285 del codice penale, imposto dalla Cassazione a luglio 2022, rispetto al 422, sempre “strage”, ma senza l’obiettivo di “attentare alla sicurezza dello Stato”. Reato contestato a Cospito in primo grado e in Appello per le due bombe del 2006 nella caserma dei carabinieri di Fossano dove però non ci furono vittime. La Cassazione ha imposto il reato più grave e ha chiesto ai giudici di Torino di applicarlo. La Corte d’Assise d’Appello ha ascoltato il legale di Cospito, ha accolto i suoi dubbi di costituzionalità, e si è rivolta alla Consulta con l’obiettivo di prevedere la “tenuità del fatto” per Cospito e per la sua compagna Anna Beniamino, visto che le due bombe non hanno fatto vittime.

La Consulta oggi dovrà dirimere e decidere su una questione assai complessa in punto di diritto - lo snodo delle circostanze attenuanti rispetto comunque al reato di strage - che però, all’esito della scelta, avrà un riflesso immediato sulla situazione carceraria di Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41 bis dal 20 ottobre, cioè da sei mesi, pari ormai a 180 giorni, leggermente attenuato nelle ultime settimane con l’assunzione di bustine di parmigiano, latte e integratori. Se la Consulta dovesse accettare la tesi giuridica di Torino per Cospito si aprirebbe la possibilità di passare dall’attuale ergastolo, peraltro imposto dalla Cassazione, a una pena minore, 24 anni. Che di conseguenza rimetterebbe in discussione anche il regime del 41 bis.

Ma, appunto, la questione giuridica è spinosa. A seguirla come relatore è il giudice Giovanni Amoroso, ex presidente di sezione della Cassazione, entrato alla Corte nel novembre del 2017. Il verdetto, almeno a ieri sera, non era prevedibile. E si materializzerà solo oggi nella camera di consiglio. Dove il regime del 41bis, la netta contrarietà della stessa Cassazione a farlo cadere, nonché il no a revocarlo del Guardasigilli Carlo Nordio, saranno altrettanto convitati di pietra.

Ma conviene aver presenti i due reati del codice penale - 285 e 422 - per comprendere la distanza dell’uno dall’altro. Il reato di “devastazione, saccheggio e strage” imposto dalla Cassazione recita così: “Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la pena dell’ergastolo”. Fino al 1944 la pena era quella della “morte”. Il 422 invece si rivela più blando. Punisce sempre la strage, ma suona così: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni”.

Il punto è se, con il 422, è possibile applicare le circostanze attenuanti. E l’articolo 311 del codice penale, sotto questo titolo “Circostanza diminuente: lieve entità del fatto” prevede che “le pene comminate sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”. Detto in soldoni, le due bombe di Cospito, esplosa una a distanza dell’altra, con l’obiettivo che la prima richiamasse i militari e la seconda esplodesse alla loro presenza, possono rientrare nel concetto giuridico di tenuità del fatto? Per la Cassazione assolutamente no, tant’è che boccia il 422 come reato applicabile e chiede il 285. Per i giudici di Torino è il contrario.

Sul tavolo della Consulta ci sono tre ipotesi. A partire da quella più anodina, decidere che la richiesta di Torino è inammissibile per “difetto di motivazione”. Nelle nove pagine i giudici scrivono che la decisione della Cassazione - no alla strage semplice che consente anche le attenuanti, sì a alla strage “politica” che obbliga all’ergastolo - va contro tre articoli della Costituzione, il 3 (i cittadini sono uguali davanti alla legge), il 25 (si può essere puniti solo in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso), e il 27 (la pena rieduca il condannato). E poi si soffermano a lungo sul meccanismo delle circostanze attenuanti, inapplicabili se il reato è quello più “duro”.

La Consulta può accogliere la richiesta di Torino, che infatti cita precedenti sentenze proprio sulle attenuanti, ammettendo che anche per la strage politica il giudice deve valutare le circostanze di fatto, verificare l’esistenza della “lieve entità”, e bocciare come incostituzionali le norme attuali che negano la possibilità di far prevalere le circostanze attenuanti su quelle aggravanti. A quel punto per Cospito si aprirebbe la via d’uscita dall’ergastolo. Ma questa sarebbe una decisione giuridica di grande impatto “politico” rispetto al legislatore. In linea però con quanto la Consulta stessa è venuta affermando sulla logica della pena come “non solo carcere”. L’obiettivo sarebbe quello di “ammorbidire” e bilanciare un reato estremamente severo come quello previsto dal 285 del codice penale con le attenuanti.

E infine la Corte può bocciare il quesito come del tutto inammissibile. A quel punto i giudici di Torino, sconfitti, dovrebbero adeguarsi al dettato della Cassazione e prevedere definitivamente per Cospito la pena dell’ergastolo per via del reato di strage. E qui resterebbe anche il 41bis. Con tutte le conseguenze immaginabili sullo sciopero della fame di Cospito stesso.