di Riccardo Tripepi
Il Dubbio, 18 agosto 2026
L’adesione del difensore allo sciopero di categoria deve cedere il passo quando l’udienza riguarda una misura cautelare. E questo vale non soltanto per le misure personali, ma anche per quelle reali e persino quando la misura non sia stata ancora adottata e si debba discutere proprio della sua applicazione. A ribadire il principio è la Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 27671, depositata il 23 luglio 2026. La questione è emersa nell’ambito di un procedimento relativo a un sequestro preventivo disposto dal gip di Arezzo, in una complessa indagine per frode fiscale. Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame aveva proposto ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica. I difensori dell’indagata avevano chiesto e ottenuto la trattazione orale del procedimento, ma il 4 giugno avevano poi depositato un’istanza di rinvio, dichiarando di aderire all’astensione dalle udienze deliberata il 22 maggio dalla Giunta dell’Unione delle Camere penali italiane. La Cassazione, riunita in camera di consiglio il 9 giugno, ha però respinto la richiesta e affrontato preliminarmente il rapporto tra il diritto del difensore di aderire all’astensione di categoria e la disciplina delle prestazioni considerate indispensabili.
Il punto di partenza è l’articolo 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato nel 2007 e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La disposizione esclude la possibilità di astenersi, tra l’altro, nelle udienze penali “afferenti misure cautelari”. Per i giudici di legittimità la previsione non può essere circoscritta alle sole misure che incidono sulla libertà personale. Il divieto comprende anche i provvedimenti cautelari reali disciplinati dall’articolo 321 del codice di procedura penale, poiché condividono con le misure personali la medesima finalità preventiva. Di conseguenza, quando il procedimento riguarda un sequestro preventivo, l’assistenza del difensore rientra tra le prestazioni che il Codice di autoregolamentazione qualifica come indispensabili e l’adesione all’astensione non può determinare il rinvio dell’udienza. Ma la Cassazione va oltre il caso della misura già disposta. Il principio, sottolineano i giudici, opera anche quando la cautela reale richiesta non sia stata ancora applicata e nell’udienza si debba discutere della sua adozione. Non è dunque l’esistenza di un provvedimento cautelare già efficace a determinare l’indispensabilità della prestazione, ma la natura stessa dell’udienza e il fatto che essa abbia a oggetto una questione cautelare.
La Terza sezione si colloca così nel solco di un orientamento già consolidato. La sentenza richiama, tra le altre, le pronunce n. 37101 del 2021, n. 50339 del 2015 e n. 39871 del 2013. In particolare, con la sentenza n. 38852 del 2017, la Cassazione aveva già precisato che l’astensione non è ammessa neppure quando la misura cautelare reale non sia stata applicata ma se ne discuta l’adozione. La sentenza 27671 conferma dunque una delimitazione netta dell’esercizio dell’astensione forense. Il diritto del difensore di partecipare alla protesta di categoria resta tutelato secondo le regole che disciplinano lo sciopero dell’avvocatura, ma incontra il limite delle prestazioni che l’ordinamento considera indispensabili. E nel perimetro tracciato dalla Cassazione rientra l’intera materia cautelare, personale o reale, indipendentemente dal fatto che la misura sia già stata adottata o debba ancora essere decisa.










