di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2026
Il progetto di legge in discussione al Senato prevede misure alternative e pena concordata per reati fino a 8 anni di reclusione. Resta il nodo dei fondi per i posti letto. Evitare il passaggio in carcere per i condannati con dipendenze da sostanze o alcol. Intervenendo sia per rafforzare la detenzione domiciliare sia introducendo un’inedita forma di definizione anticipata del processo. Con questo obiettivo e questi due strumenti si muove un disegno di legge di cui è iniziata la discussione in commissione Giustizia al Senato, provvedimento sul quale è forte l’attenzione anche da parte delle opposizioni e che sconta più che una fragilità giuridica una (almeno per ora) carenza di fondi.
La misura alternativa - Più nel dettaglio, intervenendo sul Testo unico in materia di stupefacenti, la proposta di legge prevede che il regime di detenzione domiciliare trova applicazione con riguardo a soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, che devono scontare una pena detentiva non superiore a otto anni o a quattro anni se la condanna comprende reati ostativi, come mafia o terrorismo (articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).
La richiesta - La persona interessata può quindi chiedere, in ogni momento, di essere ammessa alla detenzione domiciliare presso una struttura privata autorizzata secondo lo stesso Testo unico, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Il beneficio non può tuttavia essere concesso per più di una volta.
Per elaborare linee guida sull’accertamento delle condizioni di dipendenza, sulla valutazione del loro carattere effettivo e attuale, sull’idoneità del programma terapeutico residenziale viene anche istituita una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.
La pena concordata - L’altra misura è costituita da una forma di definizione anticipata del procedimento basata sull’applicazione della pena su richiesta per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, collegata al riconoscimento della possibilità di detenzione domiciliare presso strutture private autorizzate per lo svolgimento di programmi di recupero. Un nuovo procedimento che ha come modello l’istituto del patteggiamento. La pena interessata non deve essere superiore a otto anni, a quattro se il reato è ostativo oppure a due, se il reato rientra tra quelli di competenza della Procura distrettuale antimafia.
Quanto alla platea dei detenuti interessati, al 31 dicembre 2024, risultavano presenti all’interno delle strutture penitenziarie italiane 19.755 detenuti con la sola tossicodipendenza, il 31,9% della popolazione carceraria complessiva (61.861). Tenendo però conto del limite massimo di pena, otto anni oppure quattro, il numero dei detenuti interessati si attesta su quasi a 11.000 all’anno. Mentre la dipendenza da alcol interessa, secondo le valutazioni espresse nella relazione tecnica al provvedimento, 6.286 detenuti: si ipotizza così che i 3/5 dei 6.286 soggetti, quindi 3.772, potranno essere destinatari delle nuove misure.
I posti - I posti nelle comunità terapeutiche e strutture di accoglienza accreditate, con riferimento a luglio 2022, erano 13.276, quasi tutti in regime privato. Capienza quasi del tutto saturata peraltro, quando i fondi a copertura del provvedimento permetteranno di finanziare non più di 500 posti aggiuntivi.










