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di Paola Balducci

L’Espresso, 6 novembre 2026

È una pericolosa deriva quella che avvicina sempre di più la legislazione a quella degli adulti. La tutela dei cittadini, delle vittime e dello stesso diritto di manifestare pacificamente impone che le condotte violente nelle piazze siano perseguite. Tuttavia, non possiamo permetterci di continuare a ritenere che la soluzione sia l’inasprimento delle sanzioni. Il decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026 interviene su diversi aspetti del sistema penale, ma soprattutto modifica disposizioni del processo penale minorile, avvicinandolo ulteriormente al processo penale per adulti. La modifica dell’art. 98 c.p. introduce una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per i minori che abbiano compiuto quattordici anni. Una scelta che interviene su uno dei principi fondamentali della responsabilità penale minorile, tradizionalmente caratterizzata dalla necessità di una valutazione individualizzata della maturità del ragazzo.

La presunzione resta superabile mediante prova contraria, ma la modifica segna comunque un passaggio importante nell’impostazione del sistema. Tanto più se letta insieme all’ampliamento delle nuove fattispecie incriminatrici e degli strumenti cautelari con il rafforzamento della custodia. Dal decreto Caivano del 2023 fino all’ultimo provvedimento, la giustizia minorile è stata interessata da una successione di riforme che hanno progressivamente ampliato l’area dell’intervento penale e rafforzato gli strumenti repressivi La reiterazione delle decretazioni d’urgenza solleva interrogativi anche sulla capacità di valutare gli effetti delle norme già introdotte, prima di procedere a ulteriori modifiche.

A rendere ancora più delicata questa riflessione è la situazione degli istituti penali per minorenni. Realtà che non può essere trascurata quando si introducono nuove disposizioni destinate a incidere sull’ingresso e sulla permanenza dei ragazzi nel circuito penale. Il sistema della giustizia minorile italiana si è sviluppato attorno alla necessità di assicurare che la risposta al reato conservi una particolare attenzione alle esigenze educative e alla personalità del minore, ancora in formazione: è una scelta che trova fondamento nei principi costituzionali e che ha consentito di costruire strumenti capaci di affiancare alla responsabilizzazione del ragazzo un percorso di recupero e reinserimento sociale.

Le nuove disposizioni penali dovrebbero essere accompagnate da investimenti altrettanto significativi nella prevenzione, nel contrasto alla dispersione scolastica, nel sostegno alle famiglie e nel rafforzamento degli strumenti educativi e trattamentali. La questione assume un rilievo ancora maggiore se si considera che il nuovo decreto, fatta eccezione per le specifiche risorse destinate al potenziamento della sicurezza a Milano, contiene una clausola di invarianza finanziaria. Resta allora da comprendere come l’ulteriore rafforzamento dell’intervento penale possa trovare piena attuazione in un sistema che già oggi manifesta difficoltà nella gestione delle presenze e nella continuità dei percorsi di recupero.

La successione delle emergenze non dovrebbe sottrarre spazio alla valutazione di ciò che accade prima del reato e di ciò che deve necessariamente accadere dopo. Occorre certamente che lo Stato sappia intervenire quando un minore commette un reato, anche grave. Ma occorre, con altrettanta determinazione, interrogarsi sulle possibilità che sono state offerte a quel ragazzo prima che entrasse nel circuito penale e su quelle che gli verranno garantite una volta uscito.