di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2019
Il mercato globale, ampliando la piazza degli incontri domanda-offerta, permette di acquistare online servizi e prodotti a costi ridotti ma, inevitabilmente, porta con sé rischi per chi si affida alla rete senza prestare la massima attenzione. L'e-commerce diventa così, per gli utenti meno prudenti, terreno fertile per insidie e trabocchetti. Si moltiplicano, infatti, i processi a carico di quei venditori che, schermandosi dietro a un pc, intascano soldi senza offrire niente in cambio o consegnando merce di qualità inferiore a quella acquistata. E se in alcuni casi si tratta di semplice frode contrattuale, quindi di un inadempimento civile, nella gran parte delle ipotesi si è vittime di vere e proprie truffe punite dall'articolo 640 del Codice penale.
Ma quando scatta il reato? A chiarirlo sono i giudici, sempre più orientati verso una stretta punitiva del fenomeno e verso una maggiore tutela del consumatore inesperto. Le pronunce emesse in materia non lasciano spazio a dubbi: è truffa, e non insolvenza fraudolenta, quella commessa da chi, intenzionato fin dall'inizio a non tener fede ai suoi impegni (Corte d'appello di Cagliari, 87/2019) usi raggiri o artifici per trattenere la merce o rendersi irreperibile (Cassazione, 18821/2017) e sfuggire al rimborso del denaro.
Basti pensare alle vendite di auto da parte di privati registrati con nome fittizio o da parte di concessionarie fantasma che, incassato un prezzo "civetta", temporeggiano - rassicurando sulla disponibilità del mezzo e inviando all'acquirente carteggi che attestano l'apparente avvenuto passaggio di proprietà - per poi svanire nel nulla (Tribunale di Genova, 1652/2018). Le sanzioni, però, non sono trascurabili e la condanna sarà più pesante, perché aggravata dalla minorata difesa, se si prova (Cassazione, 40045/2018) che il venditore ha sfruttato la distanza tra il cliente e il bene per sabotare il controllo preventivo di qualità (Tribunale di Pescara, 1574/2018). L'inasprimento di pena, tuttavia, non è automatico ma si ha solo se si dimostra il consapevole abuso della posizione di vantaggio (Cassazione, 17937/2017). Esclusa a priori, invece, la non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cassazione, 9318/2019).
Le pronunce dei giudici aiutano anche a individuare il momento in cui si consuma la truffa online: se si paga con un accredito su una carta ricaricabile intestata al venditore, il reato si configura con la ricarica perché è allora che il patrimonio del cliente diminuisce e che il venditore trae profitto (Tribunale di Napoli, 115/2019). Se, viceversa, si salda con un bonifico, conta il giorno in cui la somma è riscossa e non quello in cui è effettuato l'odinativo dell'operazione (Cassazione, 9291/2019). La modalità di corresponsione del prezzo influisce, inoltre, sulla competenza territoriale. Se si sceglie l'accredito revocabile (pur temporaneamente), il processo si terrà nel luogo del prelievo. Invece, in caso di accredito immediato con mandato irrevocabile la causa si svolgerà nella città in cui risulta effettuato il versamento (Cassazione, 55147/2018).
È poi in crescita esponenziale il sistema escogitato dagli strateghi del commercio web grazie al quale i navigatori, su promessa di percentuali sulle vendite, diventano testimonial spontanei di alcuni prodotti promuovendoli tramite social o interagendo su piattaforme dedicate. Si chiama cash-back, si ispira al sistema di distribuzione piramidale del multilevel marketing e non sempre è illegale. È però suscettibile di scivolare nella truffa se, ad esempio, il moderno imbonitore vi ricorre per rifilare beni inutili o pericolosi.










