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di Giuseppe Amato


Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2019

 

Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 28 ottobre 2019 n. 43652. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta "concretizzazione del rischio"), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2019 n. 43652.

La responsabilità colposa - In quest'ottica va inoltre sottolineato che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Inoltre il profilo causale della colpa più strettamente aderente al rimprovero personale implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto "comportamento alternativo lecito") non avrebbe comunque evitato l'evento: infatti, in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento richiede non solo che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee, non potendo invece essere ascritto per colpa un evento che, con una valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Il principio applicato dalla Corte - La Corte ha fatto applicazione del principio ormai consolidato in tema di reato colposo, secondo cui l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cosiddetta "concretizzazione" del rischio). Infatti, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del "nesso causale") e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica (ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento soggettivo della "colpa"), ma anche se l'autore della stessa (in ipotesi, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale che si ipotizzava produttiva di evento lesivo mortale) potesse "prevedere" ex ante quello "specifico" sviluppo causale e attivarsi per evitarlo.

In quest'ottica ricostruttiva, occorre poi ancora chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto "comportamento alternativo lecito") avrebbe o no "evitato" l'evento: ciò in quanto si può formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno (tra le tante, sezione IV, 6 novembre 2009, Morelli; nonché sezione IV, 15 novembre 2018, Castellano e altri): infatti, non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo a evitare il risultato antigiuridico (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn).

In un tale ambito ricostruttivo, in definitiva, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire e se tale evento fosse evitabile.