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di Roberto Voza

Il Dubbio, 11 marzo 2026

A proposito del metodo di questa riforma, basterebbe evidenziare che la blindatura del testo governativo non ha consentito di emendare neppure quelle criticità riconosciute dai suoi stessi sostenitori. Nel merito, la legge appare in parte inutile, in (buona) parte dannosa. È inutile nella misura in cui intende realizzare la separazione delle carriere, per la quale sarebbe bastata una legge ordinaria, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37/2000 (Presidente Vassalli). È dannosa nella misura in cui introduce una scissione ordinamentale della magistratura, come se fosse una necessità indotta dalla costituzionalizzazione del principio del giusto processo (con cui - secondo questa tesi - l’attuale assetto del nostro ordinamento giudiziario sarebbe in contrasto).

In verità, quel principio - sancito dall’art. 111 Cost. - è interno al processo, tant’è vero che non è collocato nella sezione della Costituzione dedicata all’ordinamento giurisdizionale, a cui - viceversa - appartengono gli articoli oggi modificati. Infatti, la terzietà dipende dalle regole del processo e dall’etica dei suoi attori; non a caso, nessuno contesta che, in moltissimi procedimenti, le funzioni di giudice (onorario) o di pubblico ministero (onorario) siano svolte da avvocati.

Di certo, facendo a pezzi il CSM (in 3 pezzi), si dà vita ad un corpo separato e autoreferenziale di pubblici accusatori, sottratti ad ogni legame con la magistratura giudicante. I PM sono una esigua minoranza nell’attuale CSM (5 su 33 membri) e sono sottoposti (anche) alla valutazione dei (15) giudici: se passa la riforma, i PM si valuteranno da soli, secondo criteri tutti interni alla loro corporazione. Si tace sull’aggravio dei costi e pure sull’enorme complicazione derivante dalla coesistenza di un doppio CSM, nell’esercizio delle funzioni ulteriori a quelle di amministrazione delle carriere: penso alle funzioni consultive (ad esempio, su progetti di legge) e di normazione secondaria (ad esempio, sull’organizzazione degli uffici giudiziari).

Lascia increduli il meccanismo del sorteggio, che crea la figura del consigliere per caso. Si afferma una concezione della magistratura come corpo indistinto di funzionari, portatori di meri interessi di status e di carriera, di cui ciascuno può occuparsi, senza bisogno di investiture democratiche. Come monadi isolate e disorganizzate, svincolate da ogni responsabilità politica e di gruppo, i sorteggiati saranno potenzialmente esposti a relazioni di potere e lobby personali, ben più opache delle correnti. L’Alta Corte disciplinare (chissà perché esclusa dalla separazione tra giudici e PM) vede indebolire fortemente le garanzie attualmente offerte dal procedimento disciplinare innanzi al CSM.

La componente togata si riduce in proporzione (9/15 è meno di 4/6) ed è sorteggiata anziché eletta. Il regime di impugnazione è bizzarro: si può fare appello “soltanto” innanzi alla stessa Corte (ma in diversa composizione), senza che sia più prevista la possibilità di impugnazione in Cassazione. Tutto ciò dovrebbe sembrare strano anche agli avvocati, i quali sono sottoposti in primo grado al Consiglio distrettuale di disciplina (composto solo da avvocati, tutti eletti), in secondo grado al CNF, le cui decisioni sono poi ricorribili in Cassazione, proprio perché aventi natura giurisdizionale. Se si volesse attribuire natura giurisdizionale all’Alta Corte, allora ci si troverebbe di fronte ad una violazione del divieto di istituire nuovi giudici straordinari o speciali, sancito dalla Costituzione. Infine, la presidenza dell’Alta Corte sarà affidata ad un componente non togato, mentre attualmente il Presidente della Repubblica “convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno”.