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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2024

La strada è percorribile se l’imputato ha già dato il suo consenso. Per incentivare il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - cioè uno dei fiori all’occhiello della riforma Cartabia per rendere il carcere un’effettiva extrema ratio e ridurre i tempi processuali - il decreto legislativo 31/2024, correttivo del decreto legislativo 150/2022, semplifica il procedimento della loro applicazione. Si tratta del c.d. “sentencing”, disciplinato dall’articolo 545-bis del Codice di procedura penale.

Il decreto legislativo 150/2022 ha ampliato i confini delle sanzioni sostitutive, prevedendo che la pena detentiva sotto i quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o la detenzione domiciliare, quella inferiore atre anni con il lavoro di pubblica utilità e quella sotto l’anno con la pena pecuniaria. Inoltre, va rammentato che le sentenze di condanna apene sostitutive non sono appellabili. Ora il giudice potrà procedere alla sostituzione della pena detentiva, senza attivare il meccanismo di sentencing, se ne ravvisa i presupposti e quando ha già il consenso dell’imputato. Il meccanismo dovrà essere innescato dà giudice solo quando non disponga degli elementi per la sostituzione della pena detentiva: in questo caso, subito dopo la lettura del dispositivo potrà integrarlo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti.

Prima dovrà ascoltare le parti e acquisire il consenso dell’imputato, se ancora non espresso, o non attuale. In caso di necessità di svolgere accertamenti sulle condizioni di vita dell’imputato, anche per calibrare la sanzione sostitutiva da applicare, o sul programma di trattamento delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, il giudice fisserà un’udienza nei successivi 60 giorni. Il decreto correttivo chiarisce meglio il procedimento di applicazione delle nuove pene sostitutive à giudizio di appello.

Va ricordato che la richiesta deve essere oggetto di specifico motivo di doglianza, altrimenti è inammissibile. Se il rito non è partecipato, il consenso potrà essere espresso fino a 15 giorni prima dell’udienza. La corte potrà disporre la sostituzione se ne sussistono tutti i presupposti; altrimenti, fisserà una nuova udienza nei 60 giorni successivi.

In questo periodo acquisirà le informazioni necessarie. In caso di concordato in appello, è precisato che la richiesta di accoglimento del motivo riguardante la sostituzione della pena detentiva dovrà già contenere l’assenso dell’imputato. Nel rito partecipato il consenso potrà essere espresso fino all’udienza. Se la corte applicherà una pena detentiva inferiore a quattro anni, potrà direttamente sostituirla: se dovrà acquisire il consenso, fisserà un’udienza non partecipata nei 30 giorni successivi e assegnerà all’imputato un termine perentorio di 15 giorni per esprimerlo.

Se il consenso è stato espresso, ma è necessario acquisire ulteriori informazioni, la corte fisserà udienza nei 60 giorni successivi. I termini per il deposito delle motivazioni, in caso di sentencing, decorrono dal deposito del dispositivo integrato. Viene infine prevista un’ulteriore ipotesi di revoca della sanzione sostitutiva peri casi in cui l’interessato subisca una condanna a pena detentiva per un delitto non colposo nel periodo che intercorre tra la pronuncia che ha applicato la pena sostitutiva e l’inizio della sua esecuzione.