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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2020

 

Corte di cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 4 maggio 2020 n. 13552. Il reato di intestazione fittizia di beni richiede il dolo specifico. Per questo va provato che l'intestazione ha come obiettivo l'elusione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale. Lo ricorda la corte di cassazione con la sentenza n. 13552 della Seconda sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa contro una misura di sequestro preventivo di un nutrito elenco di beni aziendali, mobili e immobili. Il provvedimento si riferiva a un trasferimento ritenuto fittizio, con l'attribuzione di valori in precedenza di proprietà di persona a sua volta sottoposta a misure di prevenzione.

Per la Cassazione, invece, l'ordinanza è da annullare perché ha ritenuto non conestabile l'esistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base della semplice consapevolezza del carattere fittizio dell'intestazione dei beni, trascurando però del tutto di proporre argomentazioni sugli obiettivi perseguiti con l'intestazione fittizia da parte della persona indagata, elemento indispensabile anche solo per valutare l'esistenza del fondamento per la misura cautelare.