di Giuseppe Pignatone*
La Stampa, 13 ottobre 2020
Quasi ogni giorno gli organi di informazione riferiscono di fatti di violenza - a volte culminati in un omicidio a volte con esiti meno gravi, ma sempre preoccupanti - e delle reazioni esacerbate che tali fatti suscitano. Reazioni di riprovazione e di condanna, ma anche di consenso e di esaltazione delle azioni criminose, in nome di pretesi ideali di razza, di clan o anche solo di pura affermazione individuale. La combinazione di questi fattori, amplificati dai social media, porta a una dilatazione dell'allarme sociale.
Né basta a tranquillizzare l'opinione pubblica il richiamo alle statistiche che dimostrano come questi episodi di violenza, gli omicidi in primo luogo, sono molto meno numerosi e gravi di 10 o 20 anni fa. Cosa si può e si deve fare, sul piano del diritto, per rispondere alla domanda di giustizia che questi avvenimenti suscitano nelle vittime, nelle loro famiglie e nella società intera, al di là degli slogan solo apparentemente risolutivi come quello di "sbattere i colpevoli in galera e buttare la chiave"?
Un'autentica esigenza di giustizia può essere soddisfatta solo da un processo che sia giusto, che corrisponda cioè alle regole e ai tempi dettati dalla legge, in cui tutti, a cominciare dall'imputato e dalla parte offesa, possano fare valere le loro ragioni e che si concluda - se ce ne sono le condizioni - con una condanna "seria": ovvero una condanna che infligga una pena coerente con le specificità del caso concreto; che non può essere parametrata sul dolore delle vittime dato che la vita umana non ha prezzo; che non sia eccessiva per risultare esemplare agli occhi di una società turbata ed emotiva, ma nemmeno svuotata di efficacia da eccessi di indulgenza, magari frutto di una visione distorta dall'ideologia, in cui le responsabilità dell'individuo vengono diluite se non annullate da motivazioni sociali, familiari, economiche, o di altro genere.
In questo senso, e con questi limiti, il cittadino ha tutto il diritto di chiedere anche la certezza della pena. Ma "certezza" non significa che la pena fissata dalla sentenza (definitiva) debba essere interamente espiata in carcere. L'articolo 27 della Costituzione impone che, qualunque sia il crimine commesso, il condannato conservi - come ha detto uno dei nostri maggiori studiosi, Mario Chiavario - "la prospettiva di un riscatto e di un reinserimento nella vita sociale".
Da questo intento imprescindibile discende il sistema di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (permessi, lavoro all'esterno, semilibertà), tutti subordinati al positivo comportamento del condannato. Certo, c'è ancora moltissimo da fare per migliorare le condizioni del carcere che dev'essere sempre più l'extrema ratio. Ma va detto che alla data del 30 giugno scorso, quasi 60mila persone stavano scontando la pena all'esterno mentre in carcere erano detenute circa 36mila persone (cui vanno aggiunte altre 17mila non ancora condannate con sentenza definitiva): una situazione inimmaginabile 20 o 30 anni fa.
E va sempre ricordato che il carcere non ha come unica funzione quella di rieducare la persona - come sostengono alcune utopie che, infatti, tali restano - ma anche, e forse prima ancora, quella di garantire la sicurezza dei cittadini quando non vi siano altri mezzi per farlo. In questo contesto si colloca il tema delle norme che vietano la concessione dei benefici per una serie di reati di mafia. Con la sentenza numero 253 del 23 ottobre 2019, la Corte Costituzionale ha iniziato a modificare questo sistema ammettendo che, a determinate condizioni, il giudice di sorveglianza può concedere permessi brevi anche a queste categorie di detenuti.
È facile prevedere che la linea adottata dalla Corte verrà presto a incidere anche su altri, più significativi, benefici penitenziari. Com'era inevitabile, la posizione della Consulta ha suscitato aspre polemiche; è quindi opportuno chiarire, in modo necessariamente sintetico, i termini del problema. La disciplina più rigorosa applicata ai condannati per reati di mafia nasce dalla considerazione, avvalorata dall'esperienza e dalle risultanze processuali, che non solo durante la detenzione il mafioso mantiene i contatti con l'organizzazione, che aiuta economicamente lui e la sua famiglia e a cui è legato da un giuramento che non può tradire, ma che, non appena fuori dal carcere, egli riprende in pieno il suo posto nel clan e la sua attività criminosa.
Da questi presupposti obiettivi la legge ha ricavato la presunzione, fino a oggi assoluta, della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e quindi di pericolosità sociale ostativa alla concessione dei benefici. Non è senza significato che il nucleo fondamentale di tali norme - come ricorda la stessa Consulta - sia stato introdotto subito dopo la strage di Capaci e che esso abbia già in passato superato il giudizio di legittimità costituzionale.
Oggi, a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza italiana e comunitaria (nonché dei mutamenti nella sensibilità sociale a quasi trent'anni dalle stragi mafiose del 1992/1993), i giudici costituzionali hanno cambiato orientamento sul divieto di accedere ai benefici, il cui effetto, in caso di condanna all'ergastolo, è spesso sintetizzato nella drammatica espressione "fine pena: mai".
La stessa Corte si è preoccupata, però, di sottolineare la cautela con cui il giudice di sorveglianza - prima di concedere il permesso - è tenuto a verificare il comportamento del detenuto in carcere, la sua partecipazione seria ed effettiva al percorso rieducativo, l'assenza di collegamenti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza e l'attenzione con cui deve, infine, valutare il pericolo che tali collegamenti possano essere ripristinati.
Circostanza decisiva, quest'ultima, ma anche molto difficile da accertare al di fuori di una indagine specifica, condotta con gli strumenti del processo penale. In tal senso rischia di non essere sufficiente neanche la necessaria acquisizione, introdotta dal legislatore a seguito della pronuncia della Corte, di un parere preventivo della Direzione distrettuale antimafia che ha istruito il processo terminato con la condanna e, in alcuni casi, anche della Procura nazionale antimafia.
Sulla magistratura di sorveglianza ricade così un compito molto difficile e gravoso, ma indispensabile per assicurare oggi, nella fase peculiare dell'esecuzione della pena, il delicato equilibrio tra le opposte esigenze della irrinunciabile tutela della collettività e del diritto della persona detenuta a mantenere viva la speranza del suo reinserimento nella vita sociale.
*Presidente del Tribunale dello Stato Vaticano ed ex procuratore capo di Roma










