di Filomena Gallo
La Stampa, 23 giugno 2024
Il 19 giugno scorso sul tema del fine vita si è tenuta un’udienza della Corte costituzionale su una questione delicata: il requisito del sostegno vitale, stabilito dalla sentenza 242 del 2019, è necessario? La sentenza del 2019 della stessa Corte con la sentenza Cappato, aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 580 del codice penale, che penalizzava l’aiuto e l’istigazione al suicidio, giudicandolo in contrasto con l’autodeterminazione e i diritti fondamentali.
Dal 2019, aiutare qualcuno a morire non è reato in determinate condizioni: quando il Servizio sanitario nazionale, con il parere del comitato etico, verifica che la decisione è autonoma e libera, la malattia è irreversibile e causa sofferenze intollerabili, e la persona è tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale. Tuttavia, l’interpretazione di “sostegno vitale” è stata complessa e ingiusta se considerata in senso restrittivo. Durante la mia discussione in Corte in difesa di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli e della libertà di scelta di Massimiliano e di tante persone malate come lui, ho evidenziato la discriminazione legata al sostegno vitale come criterio necessario, elemento interpretato diversamente a seconda dei casi: il respiratore, la chemioterapia, la nutrizione artificiale, l’assistenza alla persona, i farmaci. Tutti elementi legati poi alla tipologia di patologia evolutiva incurabile o con prognosi infausta breve, quindi diverse dalla condizione di Fabiano.
Questo criterio ambiguo rischia di produrre risposte diverse alla stessa domanda. È giusto che la mia scelta di vita dipenda dalla presenza di un presidio meccanico? Nessuna legge al mondo prevede questa condizione come necessaria per limitare la nostra libertà. Ora la Corte può valutare situazioni diverse da quella di Fabiano Antoniani, tetraplegico a seguito di un incidente e totalmente dipendente dai macchinari e intervenire per riscrivere l’articolo 580, rendendolo conforme alla Costituzione. L’aiuto al suicidio deve essere possibile quando la persona è capace di decidere autonomamente se porre fine a sofferenze intollerabili nel rispetto del proprio concetto di dignità. La medicina prolunga la vita, a volte indefinitamente, comprimendo la nostra idea di vita dignitosa. La Corte ha già rilevato il vuoto di tutela nel 2018 ed è intervenuta nel 2019 con una sentenza di incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del codice penale. La possibilità di scegliere non è un obbligo, ma una libertà da esercitare, che può tranquillizzare chi è imprigionato in una malattia incurabile. La Corte ha il compito di chiarire che il diritto alla vita non deve diventare un dovere, calpestando la nostra libertà. Intervenire sull’articolo 580 alla luce della sentenza 242 non sarebbe contraddittorio. La Corte a esempio è intervenuta più volte sulla legge 40 sulle tecniche riproduttive, cancellando parti di articoli illegittimi nel 2009, 2014 e 2015. Questi precedenti sono rilevanti e sono solo alcuni: chiedere un nuovo intervento sull’articolo 580 permette alla Corte di considerare nuove situazioni e patologie non contemplate nel caso di Fabiano Antoniani. Nel giudizio in Corte sono state ammesse Martina Oppelli e Laura Santi, affette da patologie degenerative, non dipendono ancora da un trattamento di sostegno vitale, ma soddisfano gli altri requisiti previsti dalla sentenza 242.
Come Massimiliano, il cui caso è in esame, chiedono di poter esercitare il diritto alla morte assistita. Se la Corte interverrà a seguito del nuovo dubbio di legittimità costituzionale sul requisito del sostegno vitale, non smentirà sé stessa, ma proseguirà il lavoro iniziato con la sentenza 242, affrontando l’inerzia del legislatore e affermando il diritto all’autodeterminazione per tutti i malati che, a causa di sofferenze intollerabili, scelgono la morte volontaria assistita. Una nuova sentenza di incostituzionalità non indebolirebbe la protezione dei più fragili, ma garantirebbe loro la possibilità di esercitare un diritto fondamentale.










