di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 14 febbraio 2025
Fin dalla lettura dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/ 2018 sull’aiuto al suicidio medicalizzato avevamo ritenuto ben comprensibile che la Corte dichiarasse indispensabile l’intervento legislativo. La preoccupazione del Giudice delle leggi era quella di regolamentare il più possibile l’ambito del proprio operato e di non lasciare un “vuoto normativo”, che avrebbe generato il pericolo di lesione di altri valori costituzionalmente protetti, “in un ambito ad altissima sensibilità etico- sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.
A tal fine nell’ordinanza si era data al Parlamento la possibilità di assumere, almeno entro un anno, le necessarie decisioni, rimesse alla sua discrezionalità per completare una ricostruzione dell’ordinanza in questione. Un invito che nell’arco di oltre quattro anni si è tradotto in una mera illusione. Il silenzio del Parlamento con il governo Meloni è stato assordante, volutamente assordante. Ben poca importanza ha avuto il ddl Bazoli, approvato il 10 marzo 2022 alla Camera in vigenza del precedente governo. Era stato il risultato di una mediazione che aveva tenuto conto di tante sensibilità diverse, ma che per la maggior parte degli articoli e delle condizioni di depenalizzazione dell’aiuto al suicidio si era attenuto al disposto della sentenza costituzionale e garantiva il supporto dei malati tramite sistema sanitario nazionale.
Il ddl Bazoli non fu discusso al Senato con il subentrante governo Meloni. Pertanto la preoccupazione dei giudici delle leggi di regolamentare l’ambito del proprio operato e di non lasciare un vuoto normativo resta per ora tale. E a fronte di ciò sentire esponenti politici cattolici parlare di “legge disumana e incostituzionale” appare irragionevole. Peraltro, nell’arco di questo periodo di tempo, a fronte del silenzio del legislatore, sono intervenuti diversi tribunali regionali quali, fra gli altri, quelli di Massa, Ancona e Trieste, che hanno dovuto affrontare e verificare le richieste dei pazienti di accedere al suicidio medicalmente assistito e l’idoneità dei medicinali da somministrare, stabilire quale procedura vada seguita, chiarire le eventuali impugnabilità del provvedimento stesso e infine i costi richiesti dalla commissione, obbligando ad esempio, nel noto caso del paziente Mario, a una raccolta di fondi per consentire di raggiungere l’obiettivo.
La verità è che i pazienti che hanno dovuto far ricorso all’aiuto al suicidio medicalizzato hanno visto tempi molto lunghi perché il loro diritto venisse rispettato. Un tempo troppo lungo per pazienti che si trovano in condizioni di estrema sofferenza. E una vicenda drammatica di questo genere non può essere caratterizzata da vuoti procedurali riempiti con diverse modalità a seconda dei tribunali che possono allungare i tempi di realizzazione di un tale evento.
Così abbiamo la Toscana, che fra molte polemiche, ha promulgato una legge che ha tenuto conto della proposta di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni con la campagna “Liberi Subito” e supportata da oltre 10.000 firme. Una legge finalizzata a garantire da parte delle aziende sanitarie tempi e modi omogenei per valutare le richieste dei malati di accedere al suicidio medicalmente assistito. La legge in questione non è a rischio di incostituzionalità in quanto non invade affatto la competenza statale, ovvero non pare si possa ravvisare una violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m, della carta costituzionale relativa alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La legge toscana, stante il perdurante silenzio del legislatore statale, garantisce procedure e tempi certi per accedere a un diritto, quello del suicidio medicalmente assistito, che la Corte Costituzionale ha già individuato nella sua sentenza. La speranza è ora che altre regioni possano prendere esempio dalla Toscana e, come dice Luca Zaia, “trovare il modo per fare quel che abbiamo il dovere di fare”.











