di Edmondo Bruti Liberati
La Stampa, 19 luglio 2025
Nel nuovo ordinamento la competenza disciplinare è affidata ad un’Alta Corte bizzarra e disfunzionale. Il Senato, respinti tutti gli emendanti, si appresta ad approvare il Ddl S. 1353. Presentare la riforma come “Separazione delle carriere tra giudici e Pm”, è “frode di etichette” (per usare una espressione della dottrina giuridica). Di altro, infatti, si tratta: si riscrivono, ben oltre quanto richiederebbe la separazione, i due articoli della Costituzione su composizione e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, “pietra angolare” del nuovo ordinamento giudiziario (così Corte Costituzionale sent. n. 4/1986). Rimane sì all’esordio dell’art. 104 la proclamazione dell’indipendenza della magistratura da “ogni altro potere”, ma con le modifiche dei commi successivi e dell’art. 105 si ridefinisce il rapporto tra potere politico e potere giudiziario.
La Costituzione si può riformare, ma il saggio Costituente ha invitato a pensarci non due, ma quattro volte e con un ulteriore spazio temporale di riflessione. Con la “blindatura” al Senato del testo della Camera si è reso irrilevante il bicameralismo, pur tuttora vigente. La ulteriore “blindatura” renderebbe irrilevante anche la seconda fase. Le audizioni in Commissione alla Camera e poi al Senato ridotte a rito inutile. Respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni, ma ignorate anche le voci di giuristi, persino di quelli che, pur apprezzando in linea di principio le modifiche, ne segnalavano approssimazioni e forzature. Per il Csm si proponeva in alternativa una strutturazione su due sezioni con una istanza plenaria per i numerosi temi che coinvolgono sia giudici che Pm. Persino i sostenitori del sorteggio hanno trovato insensata la versione “secca” per i componenti togati che assegna al puro caso la composizione del Csm, con quali vantaggi per la funzionalità della gestione è facile prevedere.
La competenza disciplinare è affidata ad un’Alta Corte così bizzarra e disfunzionale che anche i, pochi, giuristi favorevoli al principio avanzano critiche radicali. Ignorati i rilievi della relazione di minoranza del Csm proposta dai laici espressi dai partiti di governo e redatta da un professore di diritto costituzionale. Ignorati gli aggiustamenti tecnici segnalati dall’Ufficio studi del Senato. Il “lassismo” disciplinare del Csm è smentito dai dati che mostrano numerose condanne, talune severe fino all’espulsione dalla magistratura; e naturalmente anche assoluzioni, a meno che per i magistrati debba valere che tutte le richieste dell’accusa siano accolte dal giudice. Se delle procedure disciplinari il Ministro ne promuove 1/3, i restanti 2/3 essendo di iniziativa della Procura generale della Cassazione, vuol dire che il Ministro non rileva alcun “lassismo”. Degli esposti dei privati il 66% viene archiviato come infondato, ma il Ministro, cui queste decisioni vengono comunicate, nemmeno una volta ha deciso di riesaminarli.
Il Csm è spezzettato in due istituzioni non comunicanti, gli si sottrae la competenza disciplinare e attraverso il sorteggio dei componenti se ne affida il funzionamento al caso. L’esperienza delle dittature del secolo scorso e le recenti involuzioni in Europa (e negli Usa) ci insegnano che a nulla vale proclamare l’indipendenza della magistratura, se non sono apprestati istituti che ne garantiscano l’effettività. L’indipendenza della magistratura è una garanzia per tutti, anche per la politica, al di là delle contingenti maggioranze.
Il Csm italiano è stato riferimento per i paesi dell’Europa dell’est dopo la caduta del muro di Berlino. Consigli superiori della magistratura, Consigli di Giustizia, Alte autorità variamente composte o particolari sistemi di equilibrio nel rapporto tra i poteri sono le diverse soluzioni adottate nelle democrazie. Il Csm previsto dalla Costituzione non è l’unico strumento astrattamente possibile. Ma lo si riduce all’irrilevanza e non vi si sostituisce nulla in alternativa. “Lo Stato di diritto, vuole che sia garantita l’imparziale giustizia per tutti e perciò avverte che la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie della sua indipendenza.
Ora l’indipendenza dei giudici è corroborata da nuove garanzie costituzionali e istituzionali. Un fondamentale precetto costituzionale trova oggi adempimento. “Così il Ministro della Giustizia Guido Gonella il 18 luglio 1959 per l’insediamento del primo Csm. Quelle fondamentali “guarentigie” introdotte dalla Costituzione del 1948, che il democristiano Gonella, enfatizzava oggi sarebbero messe a grave rischio. Del Csm rimarrebbe quasi solo il nome, quello di un istituto già esistente, e del tutto ininfluente, nell’Italia liberale e poi in quella fascista. Un passo indietro per lo Stato di diritto e nessun passo avanti per la funzionalità del sistema giudiziario.











