sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Mario Griffo*

L’Unità, 7 maggio 2026

Abbattere i limiti che regolano gli ascolti violerebbe i principi costituzionali: non si possono spiare le conversazioni altrui a caccia di reati annessi e connessi: la Consulta lo ha chiarito nel 1991. L’autorizzazione giudiziale circoscrive l’utilizzazione dei risultati ai fatti-reato che risultino riconducibili all’autorizzazione stessa, non potendo l’intervento giudiziale abilitativo trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sulla vita privata dei cittadini. Il legislatore ha pertanto stabilito una regola di chiusura: i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato i confini di questa disciplina. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, hanno affermato che il divieto di utilizzazione non opera con riferimento ai reati che risultino connessi, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, purché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale. Si tratta di una deroga ragionevole, che però richiede la sussistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato e quello dei reati per cui si procede. Non basta la mera circostanza che due reati appartengano allo stesso settore criminale o coinvolgano soggetti in qualche modo collegati. Occorre una vera connessione sostanziale, non un generico collegamento investigativo.

Questa rigorosa disciplina, insomma, non è un vezzo garantista, ma un presidio costituzionale imprescindibile. Consentire la generalizzata circolazione delle intercettazioni in altri processi e per ricostruire reati diversi significherebbe aggirare il precetto costituzionale che impone di motivare ogni singolo provvedimento che autorizza le intercettazioni in relazione all’esigenza di ricostruire uno specifico reato. Come ha osservato la Corte Costituzionale, l’utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto dall’articolo 15 della Costituzione in un’inammissibile autorizzazione in bianco, con conseguente lesione della sfera privata legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza.

È vero che il procuratore Melillo solleva il problema dei reati contro la pubblica amministrazione, compresi concussione e corruzione, dei reati in tema di traffico di rifiuti, di scambio elettorale mafioso, di intestazione fittizia dei beni. Sono tutti reati gravi, che meritano un’energica azione di contrasto. Ma proprio perché sono gravi, il legislatore ha già previsto per molti di essi la possibilità di ricorrere alle intercettazioni: l’articolo 266 del codice di procedura penale consente infatti le captazioni per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Se le intercettazioni sono autorizzate per questi reati, possono essere utilizzate anche per l’accertamento di reati connessi, purché rientrino nei limiti di ammissibilità. Non si tratta quindi di un’impossibilità assoluta, ma di un limite ragionevole che impone al pubblico ministero di chiedere l’autorizzazione per i reati che intende accertare, fornendo al giudice gli elementi necessari per valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Il problema che il Procuratore Melillo solleva non afferisce quindi ad un (possibile) difetto di strumenti investigativi, ma ad una diversa concezione del rapporto tra autorità inquirente e giudice. La sua prospettiva sembra essere quella di un processo inquisitorio, in cui l’interesse punitivo deve necessariamente prevalere su tutti i diritti individuali, e in cui il pubblico ministero deve poter disporre di ogni conversazione intercettata in qualsiasi procedimento, senza i limiti che il legislatore ha posto a garanzia della segretezza delle comunicazioni. È una concezione che si scontra frontalmente con i principi del nostro ordinamento costituzionale.

La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono diritti inviolabili, che possono essere limitati solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Il bilanciamento tra questo diritto e l’interesse alla repressione dei reati non è rimesso alla discrezionalità del singolo magistrato inquirente. E nel caso della disciplina dell’articolo 270 del codice di procedura penale, questo bilanciamento non presenta profili di irragionevolezza. Al contrario, la norma realizza un equilibrio che mantiene le tutele in equilibrio quando sono messe a confronto entità di peso ritenuto equivalente, e aumenta proporzionalmente la limitazione della riservatezza in corrispondenza di reati di particolare gravità e maggior disvalore sociale, consentendo l’utilizzazione delle intercettazioni per i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Non si tratta quindi di un sistema che impedisce la lotta alla criminalità organizzata o ai colletti bianchi. La Costituzione, all’evidenza, non è un optional da accantonare quando diventa scomodo. I diritti fondamentali non possono essere sacrificati sull’altare dell’efficienza investigativa. Come ha ricordato ancora una volta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23148 del 2021, consentire l’utilizzazione probatoria delle intercettazioni in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe nel surrettizio aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’articolo 266 del codice di procedura penale, che intende porre un limite all’interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all’articolo 15 della Costituzione.

La proposta del Procuratore Melillo di abbattere questi limiti deporrebbe quindi non già per una modernizzazione della giustizia penale, ma per un arretramento verso modelli inquisitori che il nostro ordinamento ha da tempo superato. È significativo, ad ogni buon conto, che il Procuratore nazionale antimafia rivolga le sue rimostranze direttamente al Governo e al Parlamento, in un’interlocuzione paritetica che mal si concilia con il principio di separazione dei poteri. Il ruolo del magistrato, anche quando riveste funzioni apicali come quelle di Procuratore nazionale antimafia, non è quello di dettare l’agenda legislativa al Parlamento, ma di applicare la legge vigente nel rispetto dei principi costituzionali. Quando ritiene che la legge ostacoli ingiustificatamente l’azione di contrasto alla criminalità, può esprimere le proprie valutazioni nelle sedi istituzionali appropriate, ma non può sostituirsi al legislatore indicando quali norme debbano essere modificate per rendere più agevole l’azione dell’accusa.

In un momento in cui il dibattito pubblico sulla giustizia è fortemente polarizzato, e in cui le esternazioni dei magistrati su questioni di politica criminale rischiano di alimentare una confusione tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa, sarebbe auspicabile un maggior rigore nel rispetto dei confini tra i diversi poteri dello Stato. La magistratura non è un’autorità legislativa che stabilisce quali debbano essere i limiti all’esercizio dei diritti fondamentali. È un’autorità che applica la legge nel rispetto della Costituzione, e che deve garantire che l’esercizio del potere punitivo dello Stato non trasmodi in un’arbitraria compressione dei diritti individuali. Il messaggio che il Procuratore Melillo lancia al Parlamento è, di conseguenza, un messaggio che deve essere accolto con la massima prudenza. Non si tratta di modernizzare la giustizia penale, ma di smantellare un presidio costituzionale fondamentale. Non si tratta di rendere più efficace la lotta alla criminalità, ma di sacrificare la libertà e la segretezza delle comunicazioni sull’altare di un’efficienza investigativa che prescinde dal rispetto dei diritti individuali. Uno Stato che sacrifica sistematicamente i diritti individuali in nome dell’efficienza punitiva non è uno Stato più sicuro, ma uno Stato meno libero. E una società meno libera è, alla lunga, una società meno sicura e meno giusta.

*Avvocato e Professore di Diritto Processuale Penale Unisannio