di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 9 marzo 2025
Contestando il risarcimento dei migranti della Diciotti, il Governo mette i giudici contro la sovranità popolare. Accompagnata dalle solite parole violente ed insultanti di Salvini e dall’adesione di Tajani, la dichiarazione della presidente del Consiglio Meloni è grave perché rifiuta le basi stesse dello Stato di diritto. La presidente ha detto che decisioni come quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non avvicinano i cittadini alle istituzioni ed è frustrante dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare. Cioè i giudici dovrebbero cercare l’approvazione dell’opinione pubblica e non far spendere malamente, per migranti illegali, “i soldi dei cittadini che pagano le tasse”. Con poche parole il governo ha respinto ciò che da secoli in Europa è proprio dello Stato di diritto e della democrazia. È negata la legittimazione dei giudici quando decidono in contrasto con le attese dell’opinione pubblica (nella ricostruzione che ne fanno il governo e i partiti che lo sorreggono) e impediscono al governo di governare. Così, si fa intendere che il diritto e i giudici sono contro la sovranità popolare e contro l’opinione pubblica; le convenzioni internazionali, i trattati e il diritto europei sono contro la libertà di ogni Stato di legiferare. Ma i vincoli costituzionali e internazionali non li hanno creati i giudici. Rifiutarli mette lo Stato di diritto, in cui l’essere eletti dal popolo non è sufficiente, in opposizione allo Stato brutale in cui chi governa pretende che l’elezione gli dia tutti i diritti, senza limiti. Una concezione inammissibile in democrazia fin da quando, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 si è affermato che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. È per questo che la nostra Costituzione, nel suo primo articolo dichiara che la sovranità appartiene al popolo, aggiungendo che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La quale Costituzione stabilisce il principio fondamentale della autonomia della magistratura e la dipendenza dei giudici soltanto dalla legge. Solo così possono essere garantiti i diritti fondamentali di tutti, anche delle minoranze e degli stranieri. Nell’Europa di cui l’Italia fa parte, giudici garanti dei diritti, come la Corte europea dei diritti umani, negano che quella garanzia possa venire meno per compiacere la contrarietà dell’opinione pubblica, foss’anche in ipotesi maggioritaria e sostenuta dal governo.
Questa volta l’attacco che viene dal governo e dai partiti che lo esprimono, non colpisce questo o quel giudice insultato come “rosso” o “comunista”, ma la Corte di Cassazione nella sua più autorevole formazione, dei nove componenti il collegio delle Sezioni Unite civili. Ha reagito la presidente della Cassazione, Margherita Cassano e ha fatto benissimo. Ma essendo ora messo in discussione il vertice del sistema giudiziario, da parte del vertice del potere esecutivo ci si può attendere che fermamente intervenga il Consiglio superiore della Magistratura, che è presieduto dal presidente della Repubblica. Sarebbe necessario, per lasciar scritti, ad ogni buon conto, quelli che sono i fondamenti costituzionali della Repubblica. Una necessità che è ora tanto più urgente perché il rifiuto dello Stato di diritto - specialmente in tema di migranti - non si manifesta solo in Italia. Il quotidiano francese Le Monde ha proprio l’altro giorno dedicato due pagine alla crisi dello Stato di diritto, messo sotto attacco, con parole simili a quelle usate dalla presidente del Consiglio italiana. E si ricordano ancora i contrasti tra governo e Corte suprema in Gran Bretagna. Senza necessità di valicare l’Atlantico per finire negli USA.
Ma cosa ha detto la Cassazione? L’attenzione si è appuntata sul fatto che la Cassazione ha rimesso alla Corte di appello di Roma la decisione sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai migranti recuperati dalla nave Diciotti della Guardia Costiera e trattenuti per nove giorni su di essa senza poter sbarcare. Un trattenimento le cui modalità la Cassazione ha giudicato illegali e dunque capaci di dare fondamento al diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito. L’illegalità deriva dal contrasto con quanto dettano le Convenzioni internazionali sulla protezione delle vite in mare, la Convenzione europea dei diritti umani e comunque anche dall’art. 13 della Costituzione (tutela della libertà personale). Su questo non sembra proprio possibile dissentire, perché il diritto che applicano i giudici è chiaro. Tra l’altro non è vero che si trattasse di “clandestini”, come usano dire: erano a bordo di una nave italiana, non erano stati ancora identificati, non si sapeva se tutti o alcuni avessero diritto all’asilo o alla protezione internazionale e tutti avevano il diritto di farne richiesta.
Ma prima di tutto - e persino più importante - la Cassazione ha respinto la richiesta della Avvocatura dello Stato che, per conto del governo, sosteneva che i giudici non potessero pronunciarsi su un atto politico, per legge insindacabile da qualunque giudice: né il giudice ordinario, né il giudice amministrativo, né la Corte di cassazione, né il Consiglio di Stato. La Cassazione ha respinto la pretesa di insindacabilità con parole chiare e di portata generale. La soggezione del potere alla legge ogni volta che esso entra in rapporto con i cittadini, costituisce un profilo basilare della Costituzione italiana. La nozione di atto politico ha carattere eccezionale poiché sottrae l’autorità pubblica al controllo di legalità, che è la regola: una regola orientata ad offrire al cittadino protezione individuale contro le tante espressioni di potere in cui si concreta l’azione della pubblica amministrazione. Quando non vi siano limiti giuridici alla politica, il giudice deve arrestarsi. Ma se esiste una norma che disciplina il potere e ne stabilisce limiti o regole, l’atto può fare oggetto di ricorso al giudice. Non si tratta di affermazioni nuove, elaborate per decidere questo ricorso: nello stesso senso da tempo sono le posizioni della Cassazione e del Consiglio di Stato. E la Corte costituzionale ha affermato che quando il legislatore predetermina regole di legalità, ad esse la politica deve attenersi, per i fondamentali principi dello Stato di diritto. Ciò soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati. La condotta del governo (quello allora in carica) si traduce dunque in una funzione amministrativa, svolta sì in attuazione di un indirizzo politico, ma nel quadro di una regolamentazione di livello internazionale e nazionale, che ne segna i confini. Donde la possibilità di ricorso al giudice e il suo dovere di giudicarne il fondamento. Gli insulti che ormai regolarmente da parte politica vengono lanciati nei confronti dei giudici sono gravissimi. Ma la dichiarazione della presidente del Consiglio non lo è meno, poiché disconosce le basi stesse dello Stato di diritto.











