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di Carlo Bonini


La Repubblica, 1 agosto 2021

 

Se si ha voglia di sottrarsi al mortifero abbraccio tra chi teorizza che a Palazzo Chigi le organizzazioni mafiose abbiano una loro quinta colonna, o, peggio, un Attila del principio di legalità e di uguaglianza di fronte alla legge, e chi, specularmente, non coltiva altra ambizione di riforma del processo penale che non una resa dei conti promessa da vent'anni che la riduca a impotente simulacro del ruolo che la Costituzione le affida, si deve guardare con un qualche ottimismo e coraggio al voto con cui la Camera si prepara a licenziare le modifiche del processo penale. Sono figlie del compromesso raggiunto giovedì scorso dalla maggioranza di governo (accogliamo l'invito della ministra Cartabia a non intestarle più ciò che, con tutta evidenza, è la risultante di una mediazione tra i molti attori, politici e non, di questo percorso).

Come ogni riforma, è perfettibile. Non fosse altro perché nessuna norma è incisa nella pietra, a meno di non coltivare un'idea primitiva del diritto. E il tempo, la sua applicazione, aiuterà a renderla tale. Magari e innanzitutto con il contributo resiliente (e non estemporaneo) della magistratura, del suo organo di autogoverno, il Csm, e associativo, l'Anm. Ma l'argomento per cui con questo intervento su alcuni istituti del processo penale (non la sola prescrizione) si stia recuperando la stagione delle leggi ad personam, o, peggio, disapplicando i principi costituzionali a presidio della funzione giurisdizionale, garantendo impunità ai forti (intendendo tali il potere nelle sue diverse configurazioni e declinazioni) è una mistificazione.

E per comprenderlo è sufficiente recuperare un lacerto del dibattito che, un lustro fa, attraversò la magistratura italiana, proprio sul tema ricorrente della riforma della prescrizione (in quel caso, solo su quella). Ebbene, in quel frangente - correva il 2016 - uno dei padri storici della corrente di sinistra e progressista Magistratura Democratica, Nello Rossi - non esattamente un barboncino al guinzaglio dei Poteri forti o un lacchè a gettone - così si esprimeva: "La prescrizione è un istituto di segno liberale che offre una fondamentale garanzia. Fatta eccezione per i reati gravissimi, che sono imprescrittibili, la pretesa dello Stato di sottoporre a processo penale la persona accusata di un reato non può protrarsi all'infinito. Dev'esserci un limite al di là del quale si rinuncia a processare e a punire perché "è passato troppo tempo". Altrimenti il processo finisce per rassomigliare alla mitica spada di Damocle che pende a tempo indefinito sulla testa dell'imputato, appesa al filo di un potere perennemente minaccioso ma inerte".

"Un potere minaccioso ma inerte". Ecco il punto. Questa riforma che, lo ripetiamo, il tempo e la sua applicazione aiuteranno a migliorare, scardina l'idea securitaria del potere dello Stato "minaccioso ma inerte". Capace di violare, in un colpo solo, potenzialmente sine die, i diritti di tutti. Delle vittime a ottenere giustizia, degli imputati a un giusto processo, della collettività a sapere. Naturalmente, questo ha un costo. Perché impegna tutti gli attori a gettare la comoda maschera che ne protegge il cinismo e l'ipocrisia da almeno trent'anni.

Lo Stato dovrà non solo mantenere ora, e nel tempo, gli impegni di spesa necessari a portare la durata media dei nostri processi nell'alveo della media europea, ma anche a far somigliare a quelli europei gli organici della nostra magistratura, quelli dei suoi uffici e l'edilizia giudiziaria.

La magistratura italiana, ammesso non sia troppo tardi, dovrà misurarsi culturalmente e nei fatti con l'idea che il modello di processo accusatorio abbracciato trent'anni fa dal nostro Paese e deturpato da continui interventi legislativi (non sempre sollecitati dalla politica) non è, né può essere, un'ordalia.

Che, in quel modello, una querela per diffamazione non può richiedere sei mesi di indagini preliminari. Che nel tempo dell'immediatezza, una parola di giustizia, quale che sia, non può arrivare dopo 15 anni. Che la cultura dell'inquisizione non è affatto la risultante o peggio il fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'indipendenza della magistratura. E che pretendere che per scrivere le motivazioni di una sentenza ci si attenda il rispetto di un tempo già ora per legge superiore di un terzo a quello che richiese a Stendhal "La certosa di Parma" (52 giorni) non è un attentato alla autonomia del giudice.

L'avvocatura dovrà dimostrare che la richiesta di un processo giusto e dai tempi ragionevoli non sia la consacrazione dell'arte che, oggi, premia agli occhi dei clienti molti professionisti. Quella di tirarla alle lunghe, perché il processo muoia. Che ci si difende nel processo e non dal processo. E che, anche per loro, vale la sfida di un processo compiutamente accusatorio, dove il dibattimento è il luogo di formazione della prova e dove non si può dunque immaginare che ogni stato e grado del procedimento, dall'udienza preliminare, alla fase cautelare, ai giudizi di appello e Cassazione vedano una ricerca costante di celebrazione ex novo del giudizio.

È, appunto, una sfida che riguarda tutti. Certamente più faticosa dell'invettiva. Non fosse altro perché richiede una qualche coerenza di comportamenti e resilienza negli sforzi. Non esattamente una specialità del Paese. La cui classe dirigente, per altro, avendo smarrito da tempo l'alfabeto della politica, ne conosce ormai uno soltanto, adottato per pigrizia e irresponsabilità (salvo poi dire che la magistratura fa politica). Il codice penale. Con il risultato di aver schiacciato drammaticamente l'una sull'altra, fino a renderle sinonimi, responsabilità politica e responsabilità penale. Per questo, un'urgente riforma della giustizia è da trent'anni una guerra di religione.