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di Giorgio Vaccaro

Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2024

In vigore da venerdì i nuovi interventi attivabili dalla procura minorile. Possibile costruire progetti con attività di volontariato e coinvolgendo le famiglie. che la procura e il tribunale per i minorenni possono mettere in campo per chi tiene condotte “irregolari” o aggressive. A introdurli è la legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (legge 70 del 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio e in vigore da venerdì”, giugno.

L’articolo 2 della nuova legge riscrive infatti l’articolo 25 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (regio decreto 1404 del 1934), ora rubricato “Misure rieducative”. Sono misure coercitive di intervento non penale. A differenza degli interventi penali, possibili solo se il minore ha almeno14 anni e se ha commesso un reato, per applicare queste misure non è prevista un’età minima e non sono tipizzate le condotte devianti che possono farle scattare.

Con la nuova formulazione si concentra nelle mani della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’attività di impulso (mentre finora erano vari i soggetti che potevano riferire le condotte irregolari al tribunale minorile). D’ora in poi, in pratica, il Pm minorile “quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18” dia “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere”, oppure tenga “condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui”, una volta assunte le informazioni necessarie, “verifica le condizioni per l’attivazione di un percorso di mediazione”.

Oltre a questo primo rimedio, è ora riconosciuta al Pm minorile la facoltà di chiedere al tribunale per i minorenni, con l’avvio di un procedimento nel quale resta salva l’assistenza del difensore e si procede (nei casi previsti dal Codice di procedura civile) alla nomina di un curatore speciale del minore, l’emissione di un decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori, o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, con cui disporre lo “svolgimento di un progetto di intervento educativo, con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali”. Le possibilità si allargano, quindi, rispetto alle due dettate finora dalla norma: l’affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento in una struttura.

La nuova disposizione punta su un intervento del Pm minorile che si articola diversamente a seconda dei casi: un primo intervento diretto, che consiste in un percorso di mediazione penale minorile (Dpr 448 del1988); nei casi più difficili, la possibilità di chiedere al tribunale per i minorenni di emettere un decreto che preveda, in modo più articolato “gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale”. Non solo, ma per “sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri” e “alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente”, il progetto di intervento educativo può prevedere “la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività”.

In concreto, il contenuto del progetto deve essere definito dal servizio sociale, che deve coinvolgere anche i genitori del minore, “salvo che ciò sia assolutamente impossibile”. Il progetto può anche prevedere la partecipazione del nucleo familiare con un percorso di sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Del percorso e degli esiti del progetto deve dare conto una relazione che i servizi sociali devono trasmettere (dieci giorni prima della conclusione del progetto o annualmente) al tribunale per i minorenni, il giudice, sulla base della relazione, può dichiarare concluso il progetto, oppure disporre la sua continuazione o adottare un nuovo progetto.