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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 31 dicembre 2019

 

La Cassazione si allinea alla sentenza della Corte costituzionale. Stop a qualunque automatismo nel negare il permesso premio al condannato per reati di mafia e per gli altri reati ostativi. La Corte di cassazione applica, per la prima volta, i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza 253 del 2019.

La Suprema corte, con la sentenza 52139 depositata ieri, accoglie così il ricorso di un killer di "cosa nostra", condannato all'ergastolo e sottoposto al 41bis, con le restrizioni previste dal comma 2 della norma, al quale era stato negato un permesso premio. Il no del magistrato di sorveglianza era giustificato dalla possibilità per il ricorrente di mantenere contatti con l'associazione di appartenenza, ancora attiva sul territorio, rischio desunto dall'assenza di una volontà di collaborazione con la giustizia.

La difesa del detenuto chiede ed ottiene l'annullamento dell'ordinanza, alla luce della sentenza con la quale la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4bis nella parte in cui preclude, in virtù di una presunzione assoluta di pericolosità sociale, l'accesso al beneficio del permesso premio al condannato per un reato ostativo, che non collabori con l'autorità giudiziaria. Per i giudici il ricorso merita di essere accolto.

Dopo il colpo di spugna del giudice delle leggi ai detenuti per i reati di associazione mafiosa, previsti dall'articolo 416bis del Codice penale, non può più essere negato il permesso premio in automatico. Anche in assenza di collaborazione con la giustizia, infatti, il via libera al beneficio è possibile, una volta che siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia la possibilità di riprendere i contatti con l'associazione mafiosa.

Alla base della censura di incostituzionalità c'era, infatti, proprio la presunzione assoluta secondo la quale dall'assenza di pentimento si poteva dedurre, di default, che i rapporti con l'associazione criminale non fossero stati interrotti. La Cassazione ricorda che per essere in linea con gli articoli 3 e 27 della Carta, "l'assenza di collaborazione non si può risolvere in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena come conseguenza della mancata partecipazione a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato".

In quest'ottica l'articolo 4bis dell'Ordinamento penitenziario si traduce in una "deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare". In particolare è contrario all'articolo 27 della Costituzione, che vieta i trattamenti inumani e degradanti, il fatto che la richiesta del permesso premio debba essere dichiarata inammissibile sin dall'inizio, senza che il magistrato di sorveglianza, possa valutare in concreto la condizione del detenuto. Un tale meccanismo può, infatti, frenare sul nascere il percorso risocializzante. Effetto in contrasto con il principio sulla funzione rieducativa della pena.