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di Andrea Magagnoli

 

Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2019

 

Corte di Cassazione - Sezione I - Ordinanza 3 maggio 2019 n. 11750. La corte suprema di Cassazione con l' ordinanza interlocutoria n. 11750/2019 recentemente depositata, rileva la configurazione di un contrasto di giurisprudenza riguardante gli aspetti temporali di validità della normativa sulla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di protezione internazionale da parte di un soggetto di nazionalità di un Paese non appartenente alla Ue e dalla conseguente decisione della corte di Appello, la quale in parziale riforma della decisione del tribunale concedeva un permesso di soggiorno per motivi umanitari al richiedente.

I giudici di Appello, osservavano come lo straniero si fosse ad ogni modo inserito nel tessuto sociale italiano tanto da renderne legittima la permanenza nel territorio nazionale. Proponeva ricorso il ministero dell' Interno rappresentando come i giudici di merito avessero deciso in assenza di prove, emettendo una sentenza del tutto illegittima ed al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, i quali avrebbero resa necessaria un altra soluzione alla questione.

Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte degli ermellini.

La normativa relativa all' emissione dei permessi di soggiorno è stata di recente modificata attraverso il Dl 113/2018 successivamente convertito nella legge n. 132 /2018.

In sede di giudizio di legittimità emerge anzitutto la necessità di determinare in maniera precisa l' ambito temprale di applicazione della nuova normativa, ovvero se essa possa ritenersi applicabile anche ai procedimenti attivati a seguito della proposizione di domande presentate antecedentemente all' entrata in vigore della nuove disposizioni.

La questione, come ovvio manifesta una grande importanza data la frequenza statistica delle richieste che riguardano l' applicazione delle norme inerenti la concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Problematica ancora più rilevante ove si considerino le evidenti diversità tra le due diverse categorie di norme.

La corte suprema di cassazione con la sentenza n. 4890/2019 aveva risolto la questione in maniera diversa a seconda dell'aspetto della procedura di rilascio dei permessi ritenendo in particolare inapplicabile alla regolamentazione degli aspetti inerenti il rilascio dei permessi di soggiorno soluzione antitetica invece per quel che riguarda gli aspetti inerenti la validità temporale dei titoli di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.

Tale indirizzo tuttavia non perdura nelle decisione dei giudici della corte suprema i quali con la sentenza qui in commento prendono un altra direttrice.

Osservano i magistrati nella sentenza n 11750 / 2019 come ove si volesse seguire l' indirizzo espresso con la sentenza n 4890/2019, si finirebbe per riconoscere un duplice regime di operatività della normativa contenuta nel Dl 113/2018 e la conseguente diversità di regime applicativo comporterebbe la creazione di una norma di diritto intertemporale in realtà mai prevista dal legislatore.

Non solo ma osservano ancora gli ermellini ove si volesse accedere alla tesi espressa con la sentenza n. 4890/2019 si finirebbe per accedere a soluzioni inique con un ben diverso trattamento conseguente ai differenti aspetti della procedura di rilascio del permesso di soggiorno dai quali finisce per dipendere la normativa applicabile.

La questione pertanto si presenta piuttosto complessa per i suoi evidenti aspetti pratici, derivandone la necessità dell'individuazione di un indirizzo ben preciso e di una soluzione conforme per tutti i casi di richiesta di un permesso di soggiorno. I giudici della Corte suprema infatti pertanto ritengono necessaria una decisione delle Sezioni Unite rinviando pertanto il procedimento al Primo presidente della stessa Corte Suprema al fine di promuovere la procedura per una sentenza delle sezioni unite.